Cassazione Penale, Sentenza n. 26880/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 474, secondo comma, c.p. (detenzione di merce contraffatta), commesso il 30/07/2012: la prescrizione, secondo il ricorrente, si era perfezionata il 30/01/2020. Ha inoltre contestato che il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) fosse ormai prescritto, sostenendo che la merce trovata era datata e dunque la ricezione fosse avvenuta in epoca anteriore alla decorrenza della prescrizione. La Corte territoriale aveva escluso la recidiva e aveva ritenuto non provata la data di ricezione dei beni, presumendo una ricezione in prossimità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo all'art. 474 c.p., ritenendo che, in assenza di cause di sospensione e avendo la Corte di appello escluso la recidiva, la prescrizione del reato consumato il 30/07/2012 si sia perfezionata il 30/01/2020, antecedentemente alla sentenza impugnata (03/03/2021). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio quanto alla condanna per l'art. 474 c.p. e la pena in continuazione (mesi 2 di reclusione e euro 256,00 di multa) è stata eliminata. Il ricorso è stato invece rigettato nella parte relativa alla ricettazione (art. 648 c.p.): la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui non era provata la data di ricezione anteriore e non è consentito al giudice di legittimità riaccertare i fatti. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferito al delitto di detenzione di merce contraffatta; la Corte ha ritenuto che, essendo esclusa la recidiva, il termine di prescrizione applicabile porta all'estinzione del reato consumato il 30/07/2012 alla data del 30/01/2020
art. 648 cod. pen.
Riferito al reato di ricettazione; la prescrizione ordinaria è di dieci anni e la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente in fatto che la ricezione fosse avvenuta in epoca tale da far decorrere il termine di prescrizione prima della decisione di appello
art. 157 e art. 161 cod. pen.
art. 157, secondo comma; art. 161, secondo comma
Utilizzati per determinare il tempo necessario a prescrivere (in particolare sette anni e sei mesi per il delitto di detenzione di merce contraffatta, dato l'esito della recidiva esclusa dalla Corte territoriale)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; pertanto il ricorso che censura l'omessa declaratoria di prescrizione è ammissibile
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. in legge 18/12/2020, n. 176) e successive modifiche
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione e il deposito delle conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche con unico motivo se si deduce che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.).
- La durata della prescrizione va calcolata tenendo conto delle circostanze riconosciute dal giudice di merito (es. esclusione della recidiva diminuisce il tempo necessario alla prescrizione); cambiamenti normativi relativi alla prescrizione si applicano solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche.
- Quando il giudice di merito ritiene non provata la data di commissione di un reato (es. ricezione di merce), la Cassazione non può sostituirsi al giudice di fatto per riaccertare il tempus commissi delicti; sono ammissibili solo censure di legittimità che attengano alla logica e alla motivazione della valutazione di merito.
- Se la Cassazione accerta che un reato è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata, può annullare la condanna senza rinvio e disporre l'eliminazione della pena correlata (anche in continuazione).
- In caso di condanne cumulative, l'ammissibilità del ricorso e la declaratoria di prescrizione per uno dei reati non estendono automaticamente gli effetti agli altri capi: per gli altri reati resta il giudicato parziale e non è possibile rilevare prescrizioni maturate successivamente alla sentenza di appello.
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