Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33845/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, secondo il previgente statuto della cassa previdenziale, e dalla conseguente condanna della cassa al pagamento di annualità arretrate. La cassa ricorrente sostiene che, poiché la domanda amministrativa di pensione è stata presentata dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di previdenza, che fa decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, la disciplina sopravvenuta avrebbe dovuto applicarsi anche al caso concreto, spostando in avanti la decorrenza del trattamento. Deduce quindi violazione e falsa applicazione delle norme statutarie e regolamentari richiamate. Il resistente eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per pretesa presenza di doppia conforme, ma la Corte esclude il profilo di inammissibilità perché le due decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di diritto e non di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura della cassa previdenziale, affermando che la legge applicabile va individuata al momento in cui maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, e non al momento della domanda amministrativa, quando la disciplina previgente non subordinava né il diritto né la decorrenza del trattamento alla domanda stessa. Poiché i requisiti erano stati perfezionati sotto il vigore della previgente disciplina, la successiva modifica regolamentare non poteva operare retroattivamente sulla fattispecie già esaurita. Ne è seguita la conferma del diritto del pensionato alla decorrenza originariamente riconosciuta e alle relative spettanze arretrate.

Norme richiamate

  • L. 20 febbraio 1981, n. 6, art. 1, commi 1 e 2

    richiamata come fonte della disciplina previgente della pensione di vecchiaia; secondo la Corte, essa prevedeva la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, senza subordinare la decorrenza alla domanda amministrativa.

  • Statuto previgente di Inarcassa, art. 25, commi 1 e 2

    la Corte vi legge una disciplina che fa decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto; la domanda era necessaria per l'erogazione, ma non per la maturazione del diritto né per la decorrenza.

  • Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa 2012, artt. 17 e 20

    richiamato dal ricorrente come disciplina sopravvenuta che fa decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa; la Corte ne esclude l'applicabilità retroattiva alla fattispecie già maturata sotto il previgente regime.

  • L. 2 agosto 1981, n. 155, art. 6, comma 1

    indicata come disciplina generale delle pensioni di vecchiaia coerente con il criterio della decorrenza dal mese successivo alla maturazione del diritto.

Massime di principio

  • Nelle successioni di norme in materia pensionistica, la legge applicabile si individua in base al momento di maturazione dei requisiti costitutivi del diritto, non in base alla data della domanda amministrativa, quando il sistema previgente non attribuisca a quest'ultima efficacia costitutiva o condizionante la decorrenza.
  • Se, sotto la disciplina previgente, il diritto alla pensione e la sua decorrenza si perfezionano automaticamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, una modifica regolamentare sopravvenuta che colleghi la decorrenza alla domanda non può incidere retroattivamente su una fattispecie ormai esaurita.
  • La distinzione tra momento di maturazione del diritto e momento di erogazione del trattamento è decisiva: la domanda amministrativa può essere necessaria ai fini dell'erogazione, ma non necessariamente costituisce presupposto del diritto o del suo dies a quo.
  • In presenza di doppia conforme, l'inammissibilità del ricorso non sussiste quando le decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di diritto e non su una mera coincidenza di valutazioni di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.