Cassazione Penale, Sentenza n. 23735/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Il ricorrente contestava: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ai capi 2 e 3 (in particolare la presunta intermediazione nella fornitura di cocaina proveniente dal Brasile e la partecipazione alla coltivazione di 1227 piante di cannabis), sostenendo che alcuni interlocutori (es. CORAPI) erano contrari e che mancava prova di un contributo materiale o morale concreto; 2) assenza di prova di adesione stabile all'associazione (breve arco temporale degli accertamenti e carenza di gravità indiziaria); 3) difetto di motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti (transnazionalità e ingente quantitativo); 4) violazione degli artt. 274 e 275 c.3 bis c.p.p. e vizio nella scelta della custodia in carcere, anche in considerazione della distanza temporale dei fatti (2018) rispetto all'adozione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente, confermando che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni (anche mediante captatore informatico), riscontri investigativi, movimenti e viaggi dell'imputato verso la Lombardia, contatti con fornitori (De Castro Caldas) e referenti albanesi, nonché la partecipazione alla coltivazione di marijuana documentata dalle intercettazioni e dagli accertamenti. La Corte ha richiamato il principio per cui le intercettazioni, se gravi, precise e concordanti, possono costituire fonte di prova autonoma; ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione rafforzata di cui all'art.275 c.3 c.p.p. per i delitti associativi relativi al traffico di stupefacenti e ha ritenuto non decisiva la distanza temporale dei fatti, atteso il comportamento e la continua ricerca di nuove occasioni illecite da parte dell'AGOSTINO. Ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.275 cod. proc. pen. (comma 3)
il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione
La Corte ha applicato la doppia presunzione prevista per i delitti associativi pluriaggravati: una volta sussistenti gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione o la persistenza del vincolo associativo; in mancanza, la custodia in carcere è ritenuta adeguata.
art.192 cod. proc. pen. (comma terzo)
Riferimento alla possibilità che intercettazioni fra terzi costituiscano fonte di prova nei confronti dell'indagato senza bisogno di riscontri esterni, purché valutate secondo criteri di linearità logica; il giudice deve valutare significato e attendibilità delle conversazioni.
art.274 cod. proc. pen.
Norma relativa all'associazione a delinquere (richiamata in tema di contestazione del reato associativo); la Corte ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria della partecipazione organica all'associazione.
Legge 47/2015 (riforma norme cautelari)
Richiamata in relazione alla disciplina delle presunzioni cautelari e alla valutazione delle esigenze cautelari per i reati associativi; la novella non ha eliminato la possibilità di applicare la presunzione prevista dall'art.275 c.3.
Massime di principio
- Le intercettazioni (anche tramite captatore informatico o tra terzi) possono costituire prova decisiva se sono gravi, precise, non equivoche e concordanti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretarle e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- Nei reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti opera una presunzione rafforzata (art.275 c.3 c.p.p.): una volta accertati gravi indizi di partecipazione, grava sull'imputato l'onere di dimostrare la cessazione del vincolo o elementi che escludano il pericolo di reiterazione; in assenza di ciò la custodia in carcere è giustificata.
- La distanza temporale dei fatti non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità o la persistenza del vincolo associativo; bisogna dimostrare segni concreti di resipiscenza o di rottura del rapporto con l'organizzazione.
- Comportamenti di supporto all'organizzazione (intermediazione, mantenimento di contatti con fornitori/acquirenti, viaggi ripetuti per affari, uso di utenze criptate, assistenza economica o legale ai sodali arrestati) possono essere valutati come elementi concreti di adesione stabile e partecipazione operativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito un nuovo esame di merito dei fatti o una riconsiderazione approfondita della valutazione indiziaria svolta dal giudice di merito; le censure devono riguardare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
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