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Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione dirigenziale in data 8 febbraio 2024 della Città Metropolitana di Torino, avente ad oggetto: “Sito inquinato Area Carpice S.r.l., compresa tra Strada Carpice, Via Vinovo (ex Str. Rusca), Viale Europa, nel Comune di Moncalieri – Codice Anagrafe Regionale dei Siti contaminati:1215 – 1281 – Conclusione del procedimento riavviato a seguito della Sentenza CdS, Sez. IV, n. 8032/2021 e ordinanza di diffida ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V”, nella parte in cui ha stabilito: 1) di concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 97308 del 20/7/2022 e di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa e alla luce di quanto emerso dalle ricerche in ordine agli eredi, meglio dettagliate nella relazione sopraindicata del 9/1/2024, sono stati individuati, quali eredi dei Sigg.ri Ricca e Bordone: i Sigg.ri Valerio Ricca, Marco Ricca, Corrado Bordone, Giuseppina Bordone, Domenica Teresina Bordone, Mario Carlo Bordone, Tommaso Giuseppe Bordone e Carla Angela Menso. 2) di dare atto che la responsabilità per l’inquinamento in parola vada circoscritta alla quota di rifiuti urbani gestita all’epoca dai dante causa, indicativamente nel periodo 1964-1967/68, definita, allo stato, nella percentuale del 20% sulla base delle risultanze ed osservazioni in premessa e fatti salvi eventuali ulteriori elementi conoscitivi che dovessero emergere nell’ambito del procedimento di bonifica del sito. 3) di attribuire pertanto le seguenti quote di responsabilità in capo a ciascun erede: 3,3333 % ciascuno per i Sigg.ri Valerio Ricca e Marco Ricca; 1,6666 % ciascuno per i Sigg.ri Corrado Bordone, Giuseppina Bordone, Domenica Teresina Bordone, Mario Carlo Bordone, Tommaso Giuseppe Bordone e Carla Angela Menso. 4) di indicare la quota di responsabilità in capo a FCA nella misura del restante 80% per le ragioni più sopraesposte e fatte salve le eventuali ulteriori circostanze di cui al punto 2.5) diffidare gli eredi individuati al punto 1) del presente dispositivo, a dare corso, tenuto conto degli interventi già in atto, alle procedure di cui al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi di legge ed entro le quote di responsabilità di cui sopra.”; - di ogni altro atto a essi preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso.

Giustizia amministrativa202400436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha individuato gli eredi dei precedenti gestori dell'area, attribuito loro quote di responsabilità per il 20% della contaminazione e li ha diffidati a procedere alla bonifica ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 152/2006

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente accertatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui la Città Metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti sentenze, ha individuato gli eredi dei soggetti che avevano gestito una discarica di rifiuti urbani nell'area Carpice, attribuendo agli eredi Bordone quote individuali dell'1,6666% e circoscrivendo al 20% la responsabilità riferibile ai rifiuti urbani, con il restante 80% attribuito a FCA/Stellantis. Sono stati dedotti la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Piemonte n. 717/2017 e n. 653/2020, la violazione degli artt. 239 e 253 del d.lgs. 152/2006, la violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, i ricorrenti hanno contestato la responsabilità dei loro danti causa, la riconducibilità della contaminazione anche ai rifiuti urbani, la sufficienza delle prove tecniche utilizzate dall'Amministrazione e l'individuazione del loro obbligo di bonifica, sostenendo inoltre l'estraneità alla società concessionaria dell'area e la prevalente origine industriale degli inquinanti. Il giudice ha rilevato che le questioni relative alla responsabilità originaria dei danti causa e alla trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica erano già state definitivamente decise nei precedenti giudizi, mentre la nuova istruttoria riguardava esclusivamente l'identificazione degli eredi, le eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e la quantificazione delle rispettive quote.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che le precedenti sentenze, confermate dal Consiglio di Stato, avessero definitivamente accertato la trasmissione mortis causa dell'obbligo di bonifica e la corresponsabilità dei danti causa per la contaminazione derivante dai rifiuti urbani conferiti nell'area. All'Amministrazione residuava soltanto il compito di ricostruire la linea successoria, verificare le eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e determinare le quote individuali. Sono state quindi dichiarate inammissibili, perché coperte dal giudicato, le censure dirette a rimettere in discussione il ruolo dei danti causa, la loro partecipazione alla gestione della discarica e l'esistenza del nesso causale. Il TAR ha comunque rilevato che la documentazione amministrativa dimostrava la presenza e l'attiva partecipazione dei danti causa alla gestione dell'area tra il 1964 e il 1967. Ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione della determinazione, fondate sulle consulenze tecniche dell'ing. Gianasso e dell'ing. Di Molfetta, dalle quali emergeva una composizione dei rifiuti pari, in termini stimati, all'80% di origine industriale e al 20% di rifiuti urbani e da demolizione. Le valutazioni tecniche dell'Amministrazione sono state ritenute sindacabili soltanto in presenza di risultati abnormi o manifestamente illogici, non ravvisati nel caso concreto. Il nesso causale è stato correttamente accertato secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni, e i ricorrenti non avevano fornito una prova liberatoria analitica idonea a superare gli elementi indiziari raccolti. È stata inoltre esclusa la violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, poiché le contaminazioni storiche possono far sorgere l'obbligo di bonifica quando il pericolo di aggravamento sia ancora attuale, anche se l'area è stata successivamente ceduta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, per euro 4.000 oltre accessori, nei confronti della Città Metropolitana; sono state compensate nei rapporti con Stellantis.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    diffida a procedere alla bonifica dei siti contaminati nei confronti del responsabile dell'inquinamento

    La disposizione consente di individuare e diffidare il responsabile della contaminazione; nel caso concreto la responsabilità dei danti causa e la sua trasmissibilità agli eredi erano già state accertate con giudicato.

  • art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Il riferimento alle contaminazioni storiche conferma che una condotta inquinante risalente e conclusa nel passato non esclude l'obbligo di bonifica, se permane un pericolo attuale di aggravamento della situazione.

  • art. 239 d.lgs. 152/2006

    Le censure fondate sulla disposizione sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a rimettere in discussione profili già coperti dal giudicato.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    La norma è stata richiamata dai ricorrenti, ma le relative contestazioni sono state dichiarate inammissibili perché dirette contro accertamenti ormai definitivi.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    La disciplina previgente è stata valorizzata per affermare che l'obbligo di bonifica, già maturato in capo ai responsabili prima dell'attuale disciplina, poteva entrare nell'asse ereditario e trasmettersi agli eredi.

  • direttiva 2004/35/CE

    Non impedisce l'imposizione dell'obbligo di bonifica per contaminazioni storiche, purché la responsabilità sia accertata secondo il nesso causale e il pericolo ambientale sia ancora attuale.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio elaborato dall'Adunanza plenaria n. 10/2019 sulla trasmissibilità e successione nelle responsabilità di bonifica.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha accertato la responsabilità del dante causa per la contaminazione e la trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica, il successivo procedimento amministrativo può essere limitato all'individuazione degli eredi, alla verifica dell'eventuale accettazione con beneficio d'inventario e alla determinazione delle quote individuali; gli eredi non possono rimettere in discussione quei presupposti sostanziali.
  • L'obbligo di bonifica derivante da una contaminazione storica può essere imposto anche per condotte risalenti e concluse nel passato, quando permane un pericolo attuale di aggravamento della situazione ambientale; la successiva cessione dell'area non esclude la responsabilità dell'autore dell'inquinamento.
  • Nell'individuazione del responsabile di una contaminazione, l'Amministrazione può utilizzare il criterio causale del più probabile che non e ricorrere a presunzioni, purché gli elementi indiziari siano sufficienti e coerenti. Una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al soggetto individuato offrire una prova liberatoria analitica, non essendo sufficiente prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi.
  • Le valutazioni tecniche dell'Amministrazione in materia di caratterizzazione e bonifica ambientale sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino abnormi, manifestamente illogiche o fondate su un'istruttoria insufficiente; non è manifestamente illogica una stima delle quote di responsabilità fondata sul confronto coordinato di consulenze tecniche e dati stratigrafici e merceologici.
  • L'erede subentra nella posizione giuridica del de cuius in universum ius e può essere destinatario dell'obbligo di bonifica anche se non ha mai avuto la disponibilità del sito, non ha compiuto personalmente attività inquinanti e non ha tratto benefici economici dall'uso dell'area, salvo i limiti derivanti dall'accettazione con beneficio d'inventario.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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