Sentenza n. 1804/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di nuova concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva inizialmente agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale sull'istanza del 14 marzo 2024, avente a oggetto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima per la realizzazione di un'area attrezzata destinata a pratiche sportive su arenile e per l'installazione di gonfiabili ludico-sportivi su specchio acqueo. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e aveva ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, escludendo di poter valutare la fondatezza dell'istanza, rimessa alla discrezionalità amministrativa. Nella fase definita dalla presente sentenza è stata esaminata la domanda risarcitoria, con la quale la società ha chiesto il ristoro del danno da ritardo, quantificato in euro 102.914,70 per l'anno 2024, assumendo che il ritardo le avesse impedito di svolgere l'attività economica programmata e di conseguire i relativi utili. La ricorrente ha invocato anche la liquidazione del danno secondo i criteri della perdita di chance e, in subordine, il pagamento dell'indennizzo per il mero ritardo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Quanto al danno da ritardo, ha qualificato la pretesa come azione di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 241/1990, riconducibile alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Ha rilevato che il privato deve provare non soltanto il ritardo, il danno e il nesso causale, ma anche l'elemento soggettivo dell'amministrazione e la spettanza del bene della vita oggetto dell'istanza. Nel caso concreto mancava la prova, o anche una concreta allegazione, che la concessione avrebbe dovuto essere rilasciata: l'amministrazione disponeva infatti di un potere discrezionale e non risultava quale fosse stato l'esito del procedimento dopo la precedente sentenza che aveva imposto di provvedere. In assenza dell'accertamento prognostico favorevole sulla spettanza della concessione, il danno da ritardo non poteva qualificarsi come ingiusto e risarcibile. È stata inoltre respinta la domanda di indennizzo da ritardo, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di avere previamente richiesto, entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine procedimentale, l'intervento dell'autorità titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241/1990. Le spese della fase sono state compensate, considerata la limitata attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 36 Codice della navigazione
La richiesta della società riguardava il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima per finalità ludico-ricreative; la valutazione sulla spettanza della concessione è stata ricondotta all'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione.
art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990
Non si tratta, a differenza, dell’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis ... di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine).
Il danno da ritardo non è risarcibile automaticamente per la sola inosservanza del termine procedimentale; occorre provare danno, nesso causale, elemento soggettivo dell'amministrazione e spettanza del bene della vita.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990
La fattispecie di indennizzo forfettario per il mero ritardo è distinta dal risarcimento del danno da ritardo e non richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ma è soggetta ai presupposti procedurali richiamati dalla decisione.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990
Ai fini dell'indennizzo da ritardo, l'istante deve richiedere all'autorità titolare del potere sostitutivo l'emanazione del provvedimento non adottato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale.
art. 2043 codice civile
Il risarcimento del danno da ritardo è ricondotto alla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno da ritardo nell'esercizio dell'attività amministrativa non consegue automaticamente alla violazione del termine procedimentale, ma richiede la prova del danno, del nesso causale tra ritardo ed evento lesivo e dell'elemento soggettivo della pubblica amministrazione.
- Nel caso di interesse pretensivo, il danno da ritardo è risarcibile soltanto se il privato dimostra, anche mediante un giudizio prognostico concreto, la spettanza del bene della vita richiesto; la mera illegittimità del silenzio non dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe dovuto essere adottato.
- Quando il procedimento riguarda l'esercizio di un potere discrezionale, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere non comporta di per sé l'accertamento della spettanza del bene della vita né fonda automaticamente la pretesa risarcitoria.
- La domanda di indennizzo per mero ritardo è soggetta al previo adempimento procedurale consistente nella richiesta all'autorità titolare del potere sostitutivo di adottare il provvedimento non emanato entro il termine perentorio previsto dalla legge; la mancata attivazione rende la domanda inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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