Cassazione Civile, Ordinanza n. 18122/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona, deducendo plurimi vizi: violazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e, soprattutto, la propria inespellibilità ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998, assumendo di convivere con il fratello cittadino italiano. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso ritenendo tardiva la deduzione della causa di inespellibilità, come se fosse stata prospettata solo in udienza. Con il ricorso per cassazione il cittadino straniero ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle ragioni di inespellibilità dedotte nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha verificato direttamente gli atti del giudizio, rilevando che la causa di inespellibilità fondata sull'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 era stata in realtà specificamente dedotta nel ricorso avverso il decreto di espulsione, non solo in udienza. Ne ha tratto la conseguenza che il Giudice di Pace aveva errato nel considerarla tardiva e nel non esaminarla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Giudice di Pace di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato come norma posta a presidio del procedimento di espulsione, la cui violazione era stata denunciata dal ricorrente nel giudizio di merito.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Indica il rito di impugnazione del decreto di espulsione davanti al Giudice di Pace.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Vieta l'espulsione dello straniero convivente con un parente o con il coniuge di nazionalità italiana; la Corte rileva che la relativa deduzione era stata effettivamente proposta nel ricorso introduttivo.
art. 112 c.p.c.
La mancata considerazione di una specifica deduzione ritualmente proposta integra vizio di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo a vizi di omessa pronuncia, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali per verificare se la questione asseritamente pretermessa sia stata effettivamente introdotta nel ricorso o nell'atto di merito.
- In materia di opposizione al decreto di espulsione, la deduzione della causa di inespellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 è tempestiva se contenuta nel ricorso introduttivo; il giudice non può degradarla a deduzione tardiva senza fondamento negli atti.
- L'omesso esame di una specifica causa di inespellibilità tempestivamente allegata comporta cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della questione.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'erroneo presupposto della tardività di una deduzione, il vizio incide sulla completezza della motivazione e sul dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte.
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