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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32362/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso, ritenendo congrua e immune da vizi la motivazione della confisca del telefono cellulare quale cosa pertinente e servita alla commissione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Torino, censurando la motivazione relativa alla confisca di un telefono cellulare. Secondo la Corte, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sia l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 240 c.p., sia la pertinenzialità del telefono al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, ritenendolo un oggetto utilizzato per la commissione del reato. La Corte ha giudicato la censura manifestamente infondata, rilevando che la decisione impugnata era fondata su acquisizioni probatorie definite e significative, priva di vizi logico-giuridici e non sindacabile in sede di legittimità quanto alla ponderata valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    presupposti della confisca e pertinenzialità della cosa al reato

    La Corte ritiene adeguatamente motivata la confisca del telefono cellulare, considerato oggetto servito alla commissione del reato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    reato presupposto cui il telefono cellulare è stato ritenuto pertinente

    Il telefono cellulare è stato ritenuto pertinente al reato in materia di stupefacenti e utilizzato per la sua commissione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

    La disposizione è applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La confisca può essere disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. quando il giudice di merito motivi adeguatamente la pertinenzialità della cosa al reato e il suo utilizzo quale strumento per la commissione dell'illecito.
  • La valutazione di merito sulla pertinenzialità della cosa confiscata, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logico-giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • È manifestamente infondato il ricorso che contesti la confisca limitandosi a contrapporre una diversa valutazione degli elementi probatori senza evidenziare specifici vizi logico-giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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