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Sentenza

Sentenza n. 10409/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto notificato in data 7.12.2023 che dispone l’acquisizione coattiva all’esportazione, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) del seguente bene dipinto: Francesco Maria Rondani (Parma, 1490-1550), Leda e il cigno (o il Bagno di Leda) da Correggio, 1532-1535 circa, olio su tavola, 132 x 82 cm, presentato all’Ufficio esportazione di Milano in data 26 settembre 2023, la cui denuncia è stata assunta agli atti con prot. n. 12752 del 26 settembre 2023 e codice SUE 1000926, del signor Federico Bulgarini, legale rappresentante di Ars Antiqua s.r.l., al prezzo dichiarato e ritenuto congruo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00); - della nota prot. n. 14932 del 6.11.2023, notificata in data 7.11.2023, con cui l’Ufficio esportazione di Milano ha: a) proposto alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura l’acquisto coattivo del bene; b) proposto quale sede di destinazione il Complesso monumentale della Pilotta a Parma; c) trasmesso la relazione storico-artistica elaborata dalla dottoressa Paola Strada, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza di Milano, e firmata dalla soprintendente, dottoressa Emanuela Carpani, nel prosieguo “Relazione storico-artistica”; d) ritenuto congruo il valore dichiarato in sede di denuncia corrispondente a euro 14.000,00 (quattordicimila/00); - nonché degli atti prodromici al suddetto e quelli eventualmente conseguenti, connessi e collegati, anche non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202401915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di acquisto coattivo all'esportazione di un dipinto ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 42/2004, unitamente alla proposta dell'Ufficio esportazione di Milano e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione di un dipinto attribuito a Francesco Maria Rondani, indicando un valore di 14.000 euro. L'Ufficio esportazione di Milano aveva proposto al Ministero della cultura l'acquisto coattivo, comunicando che il proprietario avrebbe potuto rinunciare all'uscita dell'opera, mediante comunicazione scritta, fino alla notifica del provvedimento di acquisto. Il decreto ministeriale era stato notificato il 7 dicembre 2023. La ricorrente sosteneva di avere già rinunciato oralmente all'esportazione durante due colloqui con la responsabile dell'Ufficio, e richiamava inoltre il successivo ritiro dell'opera. Deduceva: violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. 42/2004, nonché degli artt. 3, 41 e 97 Cost., con questione di legittimità costituzionale della norma per la mancata previsione di un termine minimo a favore del privato per decidere se rinunciare all'esportazione; violazione dei principi di trasparenza e legittimo affidamento, per avere l'Amministrazione ingenerato la convinzione che la rinuncia fosse possibile entro novanta giorni dalla denuncia; difetto di motivazione e violazione della proporzionalità, per l'asserita mancata esplicitazione delle eccezionali ragioni di pubblico interesse sottese a una misura sostanzialmente ablativa; in via subordinata, erroneità del prezzo di acquisto, ritenuto inferiore al reale valore dell'opera, e richiesta di modifica o annullamento parziale del decreto limitatamente al prezzo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In relazione al primo motivo, ha ritenuto che la rinuncia all'uscita dell'opera, prevista dall'art. 70, comma 2, del d.lgs. 42/2004, debba essere manifestata per iscritto, poiché si inserisce in un procedimento amministrativo regolato da comunicazioni e notificazioni formali, produce effetti estintivi e deve consentire la verifica del rispetto del termine entro il quale può essere esercitata. Nel caso concreto, la stessa proposta dell'Ufficio aveva indicato con chiarezza le modalità scritte di rinuncia, sicché l'Amministrazione si era anche autovincolata a considerare efficace soltanto una rinuncia formalizzata secondo tali modalità. La ricorrente non ha comunque fornito prova del contenuto dei colloqui orali; inoltre, non vi è stato alcun ritiro dell'opera, che era rimasta nella disponibilità del depositario. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: pur riconoscendo la problematicità dell'assenza di uno spatium deliberandi minimo decorrente dalla proposta di acquisto, il TAR ha escluso che il contrasto costituzionale fosse evidente e ha rilevato, soprattutto, che non era individuabile una soluzione normativa costituzionalmente obbligata, spettando la scelta al legislatore. Il secondo motivo è stato respinto perché mancava una comunicazione formale idonea a fondare l'affidamento sul termine di novanta giorni; al contrario, la proposta aveva chiarito che la rinuncia era possibile fino alla notifica del decreto e doveva essere scritta. Le asserite dichiarazioni orali non erano provate e la qualificazione professionale dei soggetti coinvolti escludeva comunque l'affidamento sulla diversa interpretazione. Il terzo motivo è stato respinto poiché la proposta e la relazione storico-artistica illustravano adeguatamente il notevole interesse culturale dell'opera, la sua qualità e rarità, la rilevanza della provenienza collezionistica e le esigenze di valorizzazione e fruizione pubblica presso il Complesso monumentale della Pilotta. Tali valutazioni rientrano nell'ambito tecnico-discrezionale dell'Amministrazione e non erano state dimostrate irragionevoli o inattendibili. Quanto al quarto motivo, il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la riforma del prezzo, non rientrando tale pronuncia nei poteri del giudice amministrativo di legittimità, e ha comunque respinto la domanda di annullamento parziale. L'art. 70, comma 2, consente infatti l'acquisto per il valore indicato nella denuncia e non attribuisce al Ministero il potere di modificare il prezzo, in aumento o in diminuzione. La valutazione di congruità serve a decidere se procedere all'acquisto, non a determinare un prezzo diverso; se il valore dichiarato non fosse congruo, l'esito dovrebbe essere il mancato acquisto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. 42/2004

    Disciplina la denuncia presentata per il rilascio dell'attestato di libera circolazione; il valore indicato nella denuncia rileva ai fini dell'eventuale acquisto coattivo.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione [...] può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione.

    Consente all'Ufficio esportazione di proporre l'acquisto coattivo e impone la comunicazione della proposta all'interessato, con custodia dell'opera presso l'Ufficio fino alla conclusione del procedimento.

  • art. 70, comma 2, d.lgs. 42/2004

    Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

    La rinuncia all'esportazione deve essere esercitata prima della notifica del decreto di acquisto e, secondo il TAR, mediante atto scritto. Il Ministero può acquistare soltanto per il valore indicato nella denuncia; la verifica di congruità non attribuisce il potere di modificare tale valore.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata già respinta per mancata dimostrazione della gravità e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente prima dell'udienza pubblica.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del Codice; la questione è stata dichiarata inammissibile per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

  • d.m. 6 dicembre 2017, n. 537

    Individua gli indirizzi generali per valutare il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione; la relazione storico-artistica ha applicato i criteri della qualità artistica, rarità e rilevanza per la storia del collezionismo.

Massime di principio

  • La facoltà del proprietario di rinunciare all'uscita di un bene culturale e di impedirne l'acquisto coattivo ai sensi dell'art. 70, comma 2, del d.lgs. 42/2004 deve essere esercitata mediante una manifestazione scritta, idonea a documentare con certezza sia la volontà del privato sia la sua tempestività rispetto alla notifica del provvedimento di acquisto.
  • Quando la proposta di acquisto coattivo indica espressamente che la rinuncia deve essere comunicata per iscritto secondo modalità determinate, l'Amministrazione si autovincola a riconoscere efficacia soltanto alla rinuncia formalizzata in quel modo; il privato non può invocare un affidamento contrario fondato su interlocuzioni orali non provate.
  • La questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione, nell'art. 70 del d.lgs. 42/2004, di un termine minimo decorrente dalla proposta di acquisto entro il quale il privato possa deliberare sulla rinuncia è inammissibile quando la pronuncia additiva richiesta richiederebbe una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sia individuabile una soluzione costituzionalmente obbligata.
  • La motivazione dell'acquisto coattivo di un bene culturale è sufficiente quando, attraverso la proposta e la relazione storico-artistica, individua concretamente il rilevante interesse culturale dell'opera e le specifiche esigenze di tutela, valorizzazione e fruizione pubblica; tali valutazioni tecnico-discrezionali sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza o inattendibilità.
  • Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del d.lgs. 42/2004, il Ministero può acquistare il bene esclusivamente per il valore indicato nella denuncia. La verifica amministrativa di congruità del prezzo è funzionale a decidere se procedere all'acquisto, ma non attribuisce il potere di modificare il valore dichiarato; qualora esso non sia congruo, l'esito deve essere il mancato acquisto.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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