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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20981 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE Movimenti bancari - Conti cointestati al coniuge - Presunzione ex art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR del Piemonte che aveva ridotto dell’80% la pretesa IVA relativa al 1992, ritenendo non pienamente utilizzabili le movimentazioni bancarie a causa della perdita, durante l’alluvione del 1994, di documentazione utile a giustificarle. L’Amministrazione deduceva, tra l’altro, la violazione del giudicato formatosi sulla circostanza che le scritture contabili rilevanti erano già state acquisite dalla Guardia di Finanza prima dell’alluvione, nonché la violazione della presunzione legale derivante dai movimenti bancari, sostenendo che la cointestazione di un conto con il coniuge e la commistione tra spese familiari e attività d’impresa non fossero sufficienti a superarla. Il contribuente sosteneva invece l’illegittimità degli accertamenti e chiedeva, tra l’altro, l’annullamento della pretesa o una maggiore riduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il sesto motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti i motivi dal secondo al quarto e inammissibile il quinto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che il giudice del rinvio doveva rispettare il precedente giudicato interno, secondo cui le scritture contabili erano già nella disponibilità della Guardia di Finanza e non potevano considerarsi distrutte dall’alluvione. Ha inoltre ribadito che i movimenti sui conti cointestati possono essere utilizzati per l’accertamento IVA e che il contribuente deve fornire una prova analitica dell’estraneità di ciascuna movimentazione a operazioni imponibili.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    L’Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati relativi ai movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e presumere il riferimento a operazioni tassabili in assenza di prova contraria.

    La presunzione bancaria opera anche per conti cointestati con un terzo, compreso il coniuge non coinvolto nell’attività d’impresa. La semplice cointestazione o la presenza di spese familiari non esclude la presunzione: occorre dimostrare analiticamente, movimento per movimento, l’estraneità alle operazioni imponibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono fondare l’accertamento, salvo prova contraria del contribuente.

    L’Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio producendo i dati bancari; l’onere si trasferisce quindi al contribuente, che deve giustificare specificamente ogni versamento e prelevamento non riferibile a ricavi o altri fatti imponibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. c)

    Disciplina l’accertamento induttivo e individua le scritture contabili rilevanti. Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto vincolante l’accertamento secondo cui tali scritture erano state acquisite dalla Guardia di Finanza prima dell’alluvione e quindi non potevano considerarsi distrutte da essa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, nn. 1 e 2

    Prevede ipotesi di accertamento induttivo IVA. La precedente decisione della Cassazione aveva chiarito che la disciplina speciale sull’alluvione non impediva in generale l’attività di accertamento e che la perdita delle scritture doveva riguardare documenti effettivamente distrutti dall’evento.

  • D.L. n. 646 del 1994, art. 6, convertito dalla L. n. 22 del 1995

    La norma prevedeva la sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, ma non la paralisi dell’attività di accertamento. Non poteva essere invocata quando le scritture contabili erano già state acquisite dalla Guardia di Finanza prima dell’alluvione.

  • Art. 2909 c.c. e art. 384 c.p.c., comma 2

    Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto e dai presupposti di fatto accertati dalla Cassazione. Non può rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato interno o implicito.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, l’Amministrazione può utilizzare i movimenti di tutti i conti nella disponibilità del contribuente, inclusi quelli cointestati con familiari o terzi.
  • La cointestazione del conto e l’uso promiscuo per esigenze familiari e aziendali non bastano a escludere la presunzione di riferibilità all’attività imponibile.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e analitica per ogni singola movimentazione, indicando origine o destinazione delle somme e dimostrandone l’estraneità a ricavi o operazioni soggette a IVA.
  • Una generica ricostruzione dell’attività, l’assenza di irregolarità pregresse, la natura artigianale dell’impresa o la mancanza di dipendenti non sostituiscono la prova analitica richiesta.
  • La perdita della documentazione può rilevare solo se è dimostrata un’impossibilità effettiva e non imputabile di fornire la prova contraria; non è sufficiente richiamare astrattamente eventi calamitosi, soprattutto se i documenti erano già stati acquisiti dall’Amministrazione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i fatti e i principi già stabiliti dalla Cassazione e non può riconsiderare presupposti coperti da giudicato interno.

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