Sentenza n. 3884/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della comunicazione degli esiti dell’esame preliminare ai fini dell’ammissione all’Esame di Maturità 2026 conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026 -, resa in data 26 maggio 2026 da I.I.S. “G. Cardano”, con sede in Milano Via Natta 11 e notificata all’attuale ricorrente in data 26 maggio 2026, con la quale è stata comunicata “la non ammissione di Tomaselli Filippo Maria all’Esame di Maturità 2026 e la non idoneità di Tomaselli Filippo Maria alla classe V (all.1), del verbale n. 9 del 22 maggio 2026 con cui la Commissione dell’Istituto I.I.S. “G. Cardano” ha deliberato “la non idoneità di Tomaselli Filippo Maria alla classe V (all.2), nonché di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto, conseguente, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla classe quinta e giudizio di non ammissione all'esame di maturità, comunicati all'esito dell'esame preliminare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato esterno, ha sostenuto contestualmente l'esame preliminare sui programmi del quarto e del quinto anno, impugnando sia il giudizio di non idoneità alla classe quinta sia quello di non ammissione all'esame di maturità. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione, sostenendo che per ciascuna materia erano stati indicati soltanto voti numerici senza una spiegazione dettagliata. Ha inoltre censurato il verbale della prova orale per la mancata indicazione degli orari di inizio e fine dell'esame, l'omessa indicazione dei nominativi dei commissari presenti, la mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti della commissione, l'insufficienza del tempo complessivamente dedicato alle prove, l'assenza di griglie di valutazione e di annotazioni sui voti attribuiti nelle prove scritte, nonché la contraddittorietà tra il voto positivo conseguito nello scritto di fisica e quello negativo dell'orale. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del giudizio di non idoneità alla classe quinta. Nel corso del giudizio il candidato, ammesso con riserva all'esame di maturità, ha sostenuto le prove senza superarle e ha dichiarato di prestare acquiescenza al relativo giudizio, mantenendo interesse soltanto per le censure concernenti la non idoneità alla classe quinta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che per i candidati esterni privi della promozione o dell'idoneità all'ultima classe la normativa prevede un unico esame preliminare, avente a oggetto i programmi degli anni mancanti e dell'ultimo anno, dal quale derivano giudizi distinti ma riferiti al medesimo procedimento valutativo. Le censure procedimentali proposte erano quindi riferibili anche al giudizio di non idoneità alla classe quinta. Ha invece dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le censure contro la non ammissione all'esame di maturità, poiché il ricorrente aveva sostenuto senza superarle le prove e aveva dichiarato di non voler impugnare tale esito. Nel merito, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione numerica: la comunicazione finale richiamava per relationem i verbali, questi riportavano le domande e le votazioni per materia, e i voti erano valutabili alla luce della griglia analitica contenuta nel PTOF e pubblicamente accessibile. Non era quindi necessario aggiungere annotazioni o spiegazioni testuali. La diversa valutazione conseguita nella prova scritta e in quella orale di fisica non era contraddittoria, trattandosi di prove autonome dirette ad accertare competenze, conoscenze e capacità differenti. Le censure sulla durata delle prove sono state giudicate generiche e infondate: la normativa non imponeva l'indicazione degli orari per ciascun candidato, il ricorrente non aveva dimostrato di aver ricevuto un tempo insufficiente e i conteggi erano errati, poiché le sottocommissioni avevano operato parallelamente, con un tempo medio doppio rispetto a quello ipotizzato, ulteriormente differenziato in ragione del numero di annualità da accertare. La mancata sottoscrizione di tutti i commissari sul verbale n. 8 è stata qualificata come mera irregolarità formale, poiché gli altri verbali relativi al medesimo momento valutativo recavano le firme di tutti i componenti e non era stata dedotta la mancata partecipazione dei commissari. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017
l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno
Prevede un unico esame preliminare per il candidato esterno privo della promozione o dell'idoneità all'ultima classe, esteso ai programmi degli anni mancanti e dell'ultimo anno.
art. 5, comma 1, ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno
Conferma, per l'anno scolastico 2025/2026, la struttura unitaria dell'esame preliminare per i candidati esterni.
Massime di principio
- Per il candidato esterno privo della promozione o dell'idoneità all'ultima classe, l'esame preliminare è unico e comprende i programmi degli anni mancanti e dell'ultimo anno; i giudizi distinti di idoneità alla classe quinta e di ammissione all'esame di Stato, pur formalmente separati, sono riferiti al medesimo procedimento valutativo.
- Nei giudizi scolastici, l'indicazione di voti numerici può essere sufficiente a integrare la motivazione quando i verbali espongono gli elementi della valutazione e i voti sono collegati a criteri e descrittori previamente stabiliti e conoscibili, anche mediante una griglia contenuta nel PTOF.
- La diversa valutazione di una prova scritta e di una prova orale nella stessa materia non configura, di per sé, contraddittorietà, poiché le due prove possono accertare competenze, conoscenze e capacità differenti e costituiscono autonomi momenti valutativi.
- La mancata indicazione nel verbale dell'orario di inizio e fine della prova orale non determina automaticamente l'illegittimità della valutazione; la censura deve essere specifica e dimostrare l'incidenza concreta dell'asserita insufficienza temporale sulla prova del candidato.
- La mancata sottoscrizione di alcuni componenti su uno dei verbali relativi a un'unica sessione valutativa costituisce mera irregolarità formale quando altri verbali coevi attestano la partecipazione dell'intero collegio e non sia dedotta o provata la mancata partecipazione dei commissari.
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