Cassazione Penale, Sentenza n. 4811/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con cui le era stata applicata una pena (ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.) e, tramite un successivo provvedimento di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.), era stata altresì condannata al pagamento di euro 6.850,00 a titolo di rifusione delle spese legali della parte civile. Il ricorso censurava: 1) l'uso illegittimo della procedura di correzione di errore materiale per introdurre una statuizione non pronunciata nella sentenza di applicazione della pena; 2) l'omessa valutazione circa l'ammissibilità della domanda di rifusione delle spese della parte civile, atteso che la parte civile non aveva presentato una tempestiva domanda di rifusione ma soltanto un'istanza di sequestro conservativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato, senza rinvio, la statuizione contenuta nel provvedimento di correzione di errore materiale con cui era stata imposta alla ricorrente la rifusione delle spese della parte civile. Il Collegio ha affermato che la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. non è idonea a sanare l'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese di parte civile in una sentenza di patteggiamento, trattandosi di una omissione non meramente materiale ma che richiede valutazioni sull'ammissibilità della domanda e sull'entità della liquidazione; tali valutazioni non sono rimediabili con la correzione dell'errore materiale. Per il resto la sentenza di applicazione della pena rimane impregiudicata nei suoi altri profili.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
Indicati come la disciplina della procedura di applicazione della pena (patteggiamento) che regola la sentenza impugnata; la sentenza di patteggiamento deve comunque pronunciarsi, anche rispetto a questioni non riconducibili all'accordo tra le parti, e tali pronunce non possono essere introdotte o corrette con strumenti impropri
art. 130 c.p.p.
La Corte interpreta l'art. 130 come limitato a vere e proprie correzioni di errori materiali o di descrizione; non può essere invocato per sopperire all'omessa pronuncia su questioni che implicano valutazioni di merito (es. ammissibilità di istanza di rifusione e entità della liquidazione delle spese di parte civile)
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Richiamato per precisare che le limitazioni all'impugnabilità delle sentenze concordate non operano rispetto a questioni che esulano dall'accordo tra le parti (quali la statuizione sulle spese di parte civile), ragion per cui il ricorso in Cassazione è ammissibile su tale punto
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) non può essere usata per sopperire all'omessa pronuncia su questioni che richiedono valutazioni di ammissibilità o di merito (es. rifusione delle spese di parte civile).
- Se in una sentenza di patteggiamento viene omessa la pronuncia sulla rifusione delle spese della parte civile, la parte interessata o l'imputato possono impugnare tale omissione in Cassazione: non si tratta di un emendamento meramente formale rimediabile con art. 130 c.p.p.
- La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile può essere disposta solo dopo che la parte civile abbia tempestivamente avanzato e reso determinabile la relativa domanda; in assenza di tale domanda la pronuncia è inficiata.
- Nel predisporre un accordo di patteggiamento è opportuno prevedere espressamente la statuizione sulle spese di parte civile o, se la parte civile ha richieste, allegare e fare emergere tali domande per evitare future impugnazioni o annullamenti limitati della statuizione.
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