Cassazione Civile, Sentenza n. 21254/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di "presa in carico" del ruolo notificato per debiti derivanti da avvisi di accertamento (anno 2010), deducendo che l'avviso sarebbe impugnabile perché preceduto dall'atto di precetto, che non avevano ricevuto i presupposti atti di accertamento, che mancava la sottoscrizione di funzionario con i necessari poteri e la indicazione del responsabile del procedimento, e lamentando la violazione del diritto di difesa e di varie norme processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso di presa in carico, nella sua natura ordinaria, non è un atto provvedimentale autonomamente impugnabile in quanto non modifica unilateralmente le situazioni giuridiche soggettive del destinatario né produce effetti sostanziali o processuali lesivi. La Corte ha però precisato due eccezioni d'integrazione dell'elenco degli atti impugnabili: (1) sono ricorribili tutti gli atti provvedimentali che incidono autoritativamente sulle posizioni giuridiche soggettive (sostanziali o processuali); (2) può essere impugnato l'atto successivo non lesivo quando esso costituisce la prima comunicazione che manifesta l'esistenza di un precedente atto provvedimentale (espresso, tacito o presupposto) di cui il contribuente non ha avuto notizia, poiché l'impugnazione del secondo atto è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo non conosciuto. Nei fatto in esame i presupposti per ricondurre l'avviso di presa in carico a una di tali eccezioni non sussistevano (gli atti precedenti erano stati impugnati in altro giudizio), sicché l'avviso è stato ritenuto non autonomamente impugnabile. Spese di lite a carico dei ricorrenti; liquidazione in favore delle resistenti.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non è rigidamente chiuso per nominativi, ma va inteso per categorie: sono impugnabili gli atti provvedimentali che incidono autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive; gli atti meramente comunicativi/organizzativi (come la presa in carico ordinaria) non rientrano, salvo che costituiscano la prima manifestazione di un atto provvedimentale precedente e non conosciuto.
art. 24 Cost.
Rammentata quale parametro costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale; la Corte la utilizza per fondare l'esigenza di interesse ad agire attuale e concreto.
art. 29 d.l. n. 78/2010
Richiamato fra le norme citate nella doglianza, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 479 e 480 c.p.c.
Norme processuali civili richiamate in motivazione delle censure, senza rilievo decisorio specifico nella massima.
art. 3 e 14 l. n. 890/1982
Richiamate tra le norme citate a supporto delle doglianze, senza specifica esposizione interpretativa nella sentenza.
art. 2694 c.c.
Richiamato fra i rimandi normativi invocati dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte non lo valorizza come risolutivo della questione di ammissibilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nelle censure processuali ma non decisivo; inerente alla valutazione delle prove e fatti non controversi.
art. 285 e 170 c.p.c.
Richiamate fra le norme citate a sostegno delle doglianze, senza incidenza sul principio di diritto affermato.
art. 7, comma 2, l. n. 212/2000
Richiamato nella censura per la mancata indicazione del funzionario responsabile; la Corte ricorda che profili formali di atti non provvedimentali non possono fondare di per sé l'impugnabilità autonoma.
art. 1 e art. 21‑septies l. n. 241/1990
Richiamati in relazione ai requisiti di motivazione e agli elementi sostanziali degli atti amministrativi; utilizzati per ricordare la distinzione fra atto provvedimentale e atto meramente comunicativo.
art. 10 l. n. 212/2000
Richiamato tra le norme citate in tema di diritto di difesa e partecipazione al procedimento amministrativo; non ha mutato la valutazione di non impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione agli effetti processuali sui contributi e versamenti dovuti dal ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della norma.
Cass. S.U. n. 26283/2022
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per delimitare i confini dell'impugnabilità di atti esecutivi (cartella/ruolo) e per conferire continuità d'orientamento.
Massime di principio
- Impugnabilità: sono ammissibili al ricorso tributario gli atti amministrativi di natura provvedimentale che modificano unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive (sostanziali o processuali) del destinatario.
- Atti meramente organizzativi/comunicativi (es. ordinaria "presa in carico" del ruolo) non sono autonomamente impugnabili se non arrecano effetti lesivi concreti e attuali.
- Interesse ad agire: l'interesse del contribuente deve essere attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile; non è sufficiente un interesse eventuale o prudenziale volto ad evitare future decadenze.
- Eccezione della prima manifestazione: se un atto non lesivo rappresenta la prima comunicazione che rende conoscibile un precedente atto provvedimentale (espresso, tacito o presupposto) di cui il contribuente non aveva conoscenza, l'impugnazione dell'atto successivo è ammessa e vale a richiamare in giudizio anche l'atto lesivo non conosciuto.
- Non vale impugnare in via prudenziale: si deve evitare l'impugnazione preventiva di atti non lesivi per timore di future decadenze; ciò produrrebbe contenzioso anticipatorio e inefficiente.
- Profilo formale vs sostanziale: carenze formali (es. mancata indicazione del funzionario) su atti non provvedimentali non trasformano automaticamente l'atto in impugnabile; va valutata la reale capacità lesiva dell'atto.
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