Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro la decisione del GIP di Verona che aveva ritenuto inefficace la retrodatazione dei termini della custodia cautelare disposta il 9 marzo 2021. Major sosteneva la violazione degli artt. 297, comma 3, e 303, comma 3, c.p.p., affermando che i gravi indizi alla base della seconda ordinanza (procedimento di Verona) erano già disponibili e acquisiti nel primo procedimento (Tribunale di Vicenza) prima del rinvio a giudizio: richiamava il verbale di arresto in flagranza del 5/9/2020, il decreto di sequestro del 3/9/2020 e altre risultanze investigative ritenute anteriori e idonee a far retrodatare l'inizio della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il ragionamento del Tribunale di Venezia secondo cui non era stata dimostrata la completa e formale disponibilità, nel primo procedimento, degli atti e dei contenuti probatori che hanno costituito la base della successiva ordinanza cautelare. In particolare è stato rilevato che alcune informative e trascrizioni decisive (intercettazioni trascritte) sono state acquisite solo successivamente, in alcuni casi dopo il rinvio a giudizio nel primo procedimento, sicché non sussistono i presupposti per la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Per la retrodatazione del decorso della custodia cautelare è richiesta non soltanto l'emersione di elementi indiziari, ma la formale disponibilità da parte del pubblico ministero del primo procedimento degli atti che supportano la gravità indiziaria alla base della seconda misura; occorre che tali elementi siano acquisiti e rappresentati formalmente nel primo fascicolo prima del rinvio a giudizio.
art. 303, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente ma valorizzata insieme all'art. 297; la giurisprudenza della Corte segnala che non è sufficiente la mera conoscenza fattuale o investigativa da parte degli inquirenti, bensì la presenza formale e acquisita degli atti probatori nel procedimento originario.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede la concreta e formale disponibilità, nel primo procedimento, degli atti probatori che dimostrano la gravità indiziaria; mere conoscenze informali o ricostruzioni investigative non sono sufficienti.
- Se atti decisivi (per es. trascrizioni di intercettazioni o informative riepilogative) sono depositati o acquisiti solo dopo il rinvio a giudizio nel primo procedimento, non possono giustificare la retrodatazione dei termini rispetto a una successiva ordinanza cautelare.
- Il giudice di merito deve verificare la presenza effettiva nel fascicolo del primo procedimento degli atti che si pretende abbiano costituito la base probatoria anteriore; l'onere probatorio sulla loro esistenza e tempestiva acquisizione grava sul ricorrente che invoca la retrodatazione.
- In procedimenti paralleli seguiti da pubblici ministeri diversi, non è sufficiente che informazioni investigative siano note in astratto agli inquirenti: è necessaria la formale messa a disposizione del pubblico ministero che ha chiesto la prima misura.
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