Sentenza del 19/11/2020 n. 26306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento relativo al 2003: l'Agenzia contestava (i) il metodo di conversione in euro delle perdite su cambi (art. 72 vs art. 76 TUIR), sostenendo che andava applicato il tasso medio in presenza dell'accantonamento per rischi su cambi; (ii) la legittimità della detrazione IVA operata dalla contribuente su canoni di locazione di immobile assoggettati a esenzione, rilevando che la detrazione e' ammessa solo per imposte effettivamente dovute e non per IVA indicata erroneamente in fattura; (iii) l'erronea qualificazione come liberalita' (non soggetta a IVA) dell'elargizione a favore di una associazione sportiva, in presenza di elementi (anche desumibili dal sito) che proverebbero un contratto di sponsorizzazione con finalita' pubblicitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di tardivita' del ricorso e ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al cambio (primo motivo) e alla motivazione sul carattere non pubblicitario dell'elargizione (terzo motivo). Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla detrazione IVA, ritenendo che la CTR abbia errato nel ritenere legittima la deduzione dell'IVA per il solo fatto che fosse stata indicata in fattura. Per tale motivo la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimita'.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 72
prevede il criterio del tasso di cambio medio per la conversione di poste in valuta; la Corte ha ritenuto che tale criterio non fosse applicabile automaticamente quando la perdita e' certa e riferita a rapporto gia' chiuso al 31/12.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 76
consentiva, alternativamente, l'applicazione del cambio dell'ultimo giorno di esercizio in presenza di una perdita certa; la CTR aveva applicato questo criterio ritenendo la perdita determinata e non soggetta a rischi di oscillazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8
disciplina le operazioni esenti IVA; la Corte richiama il principio che la detrazione IVA e' ammessa solo per imposte effettivamente dovute su operazioni imponibili, non per IVA meramente indicata in fattura in operazioni esenti.
Codice di procedura civile, art. 327 (termine per proporre impugnazione)
richiamato in relazione alla puntualizzazione sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla scissione del momento di perfezionamento della notifica per il ricorrente e per il destinatario; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi consolidati)
Cass., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 9942; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2014, n. 15178; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2013, n. 15068
precisa che la detrazione dell'IVA pagata 'a monte' e' ammessa solo se l'operazione e' effettivamente soggetta ad IVA e per l'aliquota dovuta; non rileva che l'imposta sia stata indicata in fattura o pagata in rivalsa.
Massime di principio
- Perdite su cambi: se la perdita e' effettivamente determinata e riferita a un rapporto gia' chiuso e senza piu' esposizione al rischio di cambio, e' legittimo applicare il cambio dell'ultimo giorno di esercizio; se invece esistono posizioni aperte o accantonamenti a copertura di rischi, va valutato caso per caso e la documentazione dell'accantonamento rileva.
- Detrazione IVA: il diritto alla detrazione spetta solo per imposte relative ad operazioni effettivamente imponibili; l'indicazione dell'IVA in fattura non e' di per se' sufficiente a legittimare la detrazione quando l'operazione e' esente o non imponibile.
- Donazioni vs sponsorizzazioni: per escludere l'esenzione/neutralita' di una liberalita' bisogna dimostrare l'esistenza di un corrispettivo o di un'effettiva finalita' pubblicitaria (congruità, visibilita', numero e natura dei beni/servizi forniti). Elementi isolati e limitati (es. la consegna di una sola maglietta con logo) possono non essere sufficienti a configurare una sponsorizzazione.
- Onere probatorio e valutazione del giudice di merito: molte questioni (es. qualificazione di erogazioni o valutazione degli elementi istruttori) dipendono dal libero apprezzamento del giudice del merito e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimita' salvo profili di motivazione insufficiente o violazione di norme.
- Termini processuali e notificazioni: in materia di impugnazioni il termine si calcola con riferimento al momento in cui l'atto e' stato affidato all'ufficiale/ufficio per la notifica; la tempestivita' della proposizione dell'impugnazione puo' richiedere attenta verifica delle date di deposito/notifica.
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