Cassazione Penale, Sentenza n. 4822/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre censure principali: 1) violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra il capo A contestato (bancarotta semplice ex art. 217 legge fall.) e la motivazione di primo grado che avrebbe indicato bancarotta fraudolenta documentale, con presunta discrepanza tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 522 c.p.p. e art. 521, comma 2 c.p.p. per mancata contestazione e mancata motivazione circa l'applicazione della disciplina dell'art. 219, comma 2 legge fall. (ritenuta dalla Corte territoriale nella prospettiva del cumulo/continuazione tra reati fallimentari); 3) vizio di motivazione circa l'accertamento della permanenza dell'attività della società fallita durante l'amministrazione del De Angelis e, quindi, sulla necessità/obbligo della tenuta delle scritture contabili nel periodo contestato (si sosteneva che alcune poste passive erano anteriori alla sua carica e che fatturazioni erano indipendenti dall'effettiva attività).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'apparente richiamo a bancarotta fraudolenta nella motivazione di primo grado fosse un errore materiale e che, prevalendo il dispositivo, la qualificazione conforme all'imputazione (bancarotta semplice art. 217) fosse corretta. Sul secondo motivo ha confermato l'applicazione dell'art. 219, comma 2 legge fall. come disciplina speciale che unifica i reati ai fini sanzionatori (continuazione/cumulo giuridico) e non come circostanza aggravante, con conseguente legittimità del trattamento adottato dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere reiterativo; inoltre la Corte ha escluso che la mancata attività comprovata implichi automaticamente l'irrilevanza della violazione dell'obbligo di tenuta delle scritture, ricordando che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto e che l'obbligo di tenuta perdura fino alla formale cessazione dell'attività. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 217
Articolo inteso come disposizione che disciplina la bancarotta semplice: reato di pericolo presunto consistente anche nella mancata tenuta o nella mancata esibizione delle scritture contabili; rileva il mero inadempimento formale senza necessità di danno concreto ai creditori.
legge fallimentare, art. 216, comma 1
Norma riferita alle fattispecie di bancarotta fraudolenta; richiamata nella contestazione originaria per taluni capi, ma la Corte ha distinto le fattispecie confermando l'autonomia delle condotte.
legge fallimentare, art. 219, comma 2
Disciplina speciale sul cumulo/continuazione dei reati fallimentari: quando sussistono più condotte di bancarotta (art. 216 e 217) nell'ambito dello stesso fallimento operano regole particolari di unificazione ai soli fini sanzionatori; non si configura come circostanza aggravante ordinaria.
legge fallimentare, art. 219, comma 3
Richiamata nella fase di merito come possibile circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e valutata prevalente sull'eventuale aggravante, con conseguente riduzione della pena.
codice civile, art. 2214
Stabilisce l'obbligo della tenuta delle scritture contabili per l'imprenditore: la Corte rileva che tale obbligo sussiste fino alla formale cessazione dell'attività e la sua inosservanza può integrare l'elemento materiale del reato di bancarotta semplice.
codice di procedura penale, art. 522
Richiama il principio della correlazione tra domanda e pronuncia; la Corte ha però affermato che, in caso di difformità tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo quando in esso si estrinseca nettamente la volontà del giudice.
codice di procedura penale, art. 521
Norma sulla forma e contenuto della sentenza e sulla sua motivazione: utilizzata dalla difesa per censurare la mancata specifica contestazione di circostanze, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione e l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 219.
codice di procedura penale, art. 516
Richiamata nella contestazione relativa alla conformità tra imputazione e giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che eventuali errori nella motivazione non prevalgono sul contenuto chiaro del dispositivo.
codice penale, art. 81
Richiamato per confronto con la disciplina speciale della continuazione prevista dalla legge fallimentare; la Corte ha ricordato che l'art. 219 legge fall. deroga alla regola ordinaria dell'art. 81 c.p.
Massime di principio
- Se c'è discrepanza tra motivazione e dispositivo, il dispositivo può prevalere se esprime in modo chiaro la volontà del giudice; errori materiali nella motivazione non sempre determinano nullità della sentenza.
- La disciplina dell'art. 219 legge fall. è speciale: più fattispecie di bancarotta commesse nel medesimo fallimento si unificano ai fini sanzionatori (continuazione/cumulo giuridico) e non costituiscono una 'circostanza aggravante' secondo la logica ordinaria.
- La bancarotta semplice (art. 217) è un reato di pericolo presunto: la mera inosservanza degli obblighi formali di tenuta o esibizione delle scritture contabili integra il reato anche in assenza di danno concreto o di effettiva attività imprenditoriale nel periodo.
- Questioni di fatto (es. datazione delle passività, consumo effettivo di servizi, valutazione probatoria) non sono sindacabili in Cassazione: la Corte di legittimità verifica l'esatta applicazione del diritto e la coerenza motivazionale, non rinnova la valutazione probatoria.
- Le censure sulla mancanza di specifica contestazione di circostanze rilevanti richiedono che emerga un pregiudizio certo derivante dalla violazione formale; altrimenti la Corte può ritenere la motivazione e il dispositivo complessivamente conformi.
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