Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4822/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre censure principali: 1) violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra il capo A contestato (bancarotta semplice ex art. 217 legge fall.) e la motivazione di primo grado che avrebbe indicato bancarotta fraudolenta documentale, con presunta discrepanza tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 522 c.p.p. e art. 521, comma 2 c.p.p. per mancata contestazione e mancata motivazione circa l'applicazione della disciplina dell'art. 219, comma 2 legge fall. (ritenuta dalla Corte territoriale nella prospettiva del cumulo/continuazione tra reati fallimentari); 3) vizio di motivazione circa l'accertamento della permanenza dell'attività della società fallita durante l'amministrazione del De Angelis e, quindi, sulla necessità/obbligo della tenuta delle scritture contabili nel periodo contestato (si sosteneva che alcune poste passive erano anteriori alla sua carica e che fatturazioni erano indipendenti dall'effettiva attività).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'apparente richiamo a bancarotta fraudolenta nella motivazione di primo grado fosse un errore materiale e che, prevalendo il dispositivo, la qualificazione conforme all'imputazione (bancarotta semplice art. 217) fosse corretta. Sul secondo motivo ha confermato l'applicazione dell'art. 219, comma 2 legge fall. come disciplina speciale che unifica i reati ai fini sanzionatori (continuazione/cumulo giuridico) e non come circostanza aggravante, con conseguente legittimità del trattamento adottato dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere reiterativo; inoltre la Corte ha escluso che la mancata attività comprovata implichi automaticamente l'irrilevanza della violazione dell'obbligo di tenuta delle scritture, ricordando che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto e che l'obbligo di tenuta perdura fino alla formale cessazione dell'attività. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 217

    Articolo inteso come disposizione che disciplina la bancarotta semplice: reato di pericolo presunto consistente anche nella mancata tenuta o nella mancata esibizione delle scritture contabili; rileva il mero inadempimento formale senza necessità di danno concreto ai creditori.

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1

    Norma riferita alle fattispecie di bancarotta fraudolenta; richiamata nella contestazione originaria per taluni capi, ma la Corte ha distinto le fattispecie confermando l'autonomia delle condotte.

  • legge fallimentare, art. 219, comma 2

    Disciplina speciale sul cumulo/continuazione dei reati fallimentari: quando sussistono più condotte di bancarotta (art. 216 e 217) nell'ambito dello stesso fallimento operano regole particolari di unificazione ai soli fini sanzionatori; non si configura come circostanza aggravante ordinaria.

  • legge fallimentare, art. 219, comma 3

    Richiamata nella fase di merito come possibile circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e valutata prevalente sull'eventuale aggravante, con conseguente riduzione della pena.

  • codice civile, art. 2214

    Stabilisce l'obbligo della tenuta delle scritture contabili per l'imprenditore: la Corte rileva che tale obbligo sussiste fino alla formale cessazione dell'attività e la sua inosservanza può integrare l'elemento materiale del reato di bancarotta semplice.

  • codice di procedura penale, art. 522

    Richiama il principio della correlazione tra domanda e pronuncia; la Corte ha però affermato che, in caso di difformità tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo quando in esso si estrinseca nettamente la volontà del giudice.

  • codice di procedura penale, art. 521

    Norma sulla forma e contenuto della sentenza e sulla sua motivazione: utilizzata dalla difesa per censurare la mancata specifica contestazione di circostanze, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione e l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 219.

  • codice di procedura penale, art. 516

    Richiamata nella contestazione relativa alla conformità tra imputazione e giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che eventuali errori nella motivazione non prevalgono sul contenuto chiaro del dispositivo.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato per confronto con la disciplina speciale della continuazione prevista dalla legge fallimentare; la Corte ha ricordato che l'art. 219 legge fall. deroga alla regola ordinaria dell'art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Se c'è discrepanza tra motivazione e dispositivo, il dispositivo può prevalere se esprime in modo chiaro la volontà del giudice; errori materiali nella motivazione non sempre determinano nullità della sentenza.
  • La disciplina dell'art. 219 legge fall. è speciale: più fattispecie di bancarotta commesse nel medesimo fallimento si unificano ai fini sanzionatori (continuazione/cumulo giuridico) e non costituiscono una 'circostanza aggravante' secondo la logica ordinaria.
  • La bancarotta semplice (art. 217) è un reato di pericolo presunto: la mera inosservanza degli obblighi formali di tenuta o esibizione delle scritture contabili integra il reato anche in assenza di danno concreto o di effettiva attività imprenditoriale nel periodo.
  • Questioni di fatto (es. datazione delle passività, consumo effettivo di servizi, valutazione probatoria) non sono sindacabili in Cassazione: la Corte di legittimità verifica l'esatta applicazione del diritto e la coerenza motivazionale, non rinnova la valutazione probatoria.
  • Le censure sulla mancanza di specifica contestazione di circostanze rilevanti richiedono che emerga un pregiudizio certo derivante dalla violazione formale; altrimenti la Corte può ritenere la motivazione e il dispositivo complessivamente conformi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.