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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01106/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha fissato il termine di sei mesi per adempiere gli obblighi di demolizione dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi. Essa deduce: (i) illegittimità della fissazione del termine perché la sentenza di condanna aveva concesso la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. (beneficio semplice) e non ai sensi dell'art. 165 c.p. (sospensione subordinata a obblighi), e nel dispositivo e nella motivazione della sentenza non risultava alcuna subordinazione del beneficio agli obblighi amministrativi di demolizione; (ii) il giudice dell'esecuzione non può creare o aggiungere condizioni non previste nella sentenza di condanna né sostituirsi al giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità motivata (giudizio prognostico ex art. 164 c.p.); (iii) in via subordinata, il provvedimento sarebbe viziato sul piano procedurale per violazione dell'art. 666 c.p.p. in quanto adottato senza udienza camerale e senza assicurare effettiva partecipazione e rispetto dei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla sentenza di condanna del 13 maggio 2024 emerge che la sospensione condizionale della pena era stata concessa ai sensi dell'art. 163 c.p. e, pur essendo astrattamente possibile subordinare la sospensione ad obblighi ex art. 165 c.p., nel caso di specie il dispositivo e la motivazione non contenevano alcuna subordinazione. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente fissato un termine per l'adempimento di obblighi non previsti nella sentenza. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio. Per tali ragioni non è stato necessario esaminare il secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la concessione della sospensione condizionale della pena come beneficio; nella sentenza di merito il beneficio è stato concesso ai sensi di questa norma e non risultano condizioni imposte ai sensi dell'art. 165 c.p.

  • art. 165 cod. pen.

    Consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi ripristoratori; la Corte conferma che tale subordinazione è possibile in astratto ma deve risultare espressamente e motivatamente nel dispositivo della sentenza (non può essere introdotta dal giudice dell'esecuzione se assente nella sentenza).

  • art. 164 cod. pen.

    Rimanda al giudizio prognostico necessario per motivare la subordinazione del beneficio a specifici obblighi; la Corte richiama che l'esercizio di tale discrezionalità deve essere motivato in sentenza dal giudice di merito.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Prevede l'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa ripristinatoria; la Corte distingue tale ordine dagli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 c.p. e osserva che la presenza dell'ordine amministrativo nella sentenza non equivale a una subordinazione automatica della sospensione se non espressamente prevista.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, incluse le ipotesi di udienza camerale e le garanzie di partecipazione; la ricorrente aveva eccepito violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo dopo aver accolto il primo motivo.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'esecuzione di obblighi (es. demolizione, ripristino) solo se tale subordinazione è espressamente disposta e motivata nella sentenza di condanna, richiamando il giudizio prognostico richiesto dalla normativa (art. 164 c.p.).
  • Il giudice dell'esecuzione non può creare o aggiungere condizioni o obblighi non previsti nella sentenza di condanna: ogni termine o adempimento imposto in esecuzione deve avere fondamento nella decisione di merito.
  • Quando la sospensione è concessa ai sensi dell'art. 163 c.p. (beneficio semplice) e non ai sensi dell'art. 165 c.p., non si possono in seguito imporre condizioni ripristinatorie a titolo di subordinazione del beneficio, a meno che la sentenza non le abbia stabilite espressamente.
  • Se il giudice di merito intende subordinare il beneficio a specifici obblighi, deve motivare la scelta in modo concreto e fare riferimento al quadro prognostico richiesto dalla legge; la sola possibilità astratta non è sufficiente.
  • Sul piano procedurale, qualora il giudice dell'esecuzione proceda senza udienza camerale, deve comunque garantire l'effettiva partecipazione delle parti e il rispetto dei termini previsti dall'art. 666 c.p.p.; violazioni di tali garanzie possono costituire motivo autonomo di impugnazione.
  • In caso di difformità tra il dispositivo della sentenza e gli atti esecutivi (es. fissazione di termini o obblighi non previsti), il provvedimento di esecuzione può essere annullato senza rinvio quando risulti palese che il giudice dell'esecuzione ha aggiunto condizioni non contemplate dal giudice di merito.

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