Cassazione Penale, Sentenza n. 4179/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contesta la confisca del denaro sequestrato ritenendo violati gli artt. 240 cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen., per mancato nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato per il quale è stata applicata la pena (detenzione di cocaina), essendo possibile che il denaro derivi da precedenti e diverse illecite cessioni. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 129 e art. 444 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'accertamento della responsabilità e la scelta del trattamento sanzionatorio nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha ritenuto fondato il primo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro, ritenendo che mancasse idonea motivazione e prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato per cui si era proceduto mediante applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte osserva che la confisca non è parte automatica del patto e richiede motivazione specifica quando disposta nella sentenza di applicazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica il reato contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti). La decisione distingue fra detenzione e cessione ai fini della confisca del profitto/prezzo.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
«Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto»
Stabilisce la possibilità di confisca in caso di applicazione della pena su richiesta; la Corte precisa che anche in questo caso è necessario dimostrare il collegamento tra i beni e il profitto/prodotto del reato per cui si procede.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato. La Corte richiama che il denaro è confiscabile come "prezzo" solo se provato essere il corrispettivo ricevuto per l'attività di cessione specificamente contestata.
art. 240-bis cod. pen.
Norma citata implicitly come riferimento alla disciplina della confisca per delitti di criminalità economica; la Corte osserva che la confisca ex art. 240-bis richiede motivazione adeguata e non è automatica nella sentenza di applicazione della pena.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta; invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità della confisca disposta nel contesto del patteggiamento.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma relativa alla motivazione della sentenza; il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile tale censura nella parte relativa alla responsabilità e alla scelta del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La confisca può riguardare soltanto il prodotto, il profitto o il prezzo del reato per il quale l'imputato è stato condannato o ha ottenuto l'applicazione della pena su richiesta; non è ammessa la confisca di somme riconducibili a reati diversi o a precedenti illeciti non accertati nel processo in corso.
- Nel caso di detenzione di stupefacenti (anche se contestata per finalità di cessione) la somma di denaro rinvenuta è confiscabile solo se provato che costituisca il corrispettivo ricevuto per la specifica cessione oggetto del procedimento (nesso di pertinenzialità/esistenza di collegamento eziologico).
- La confisca disposta in una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 non è automatica rispetto al "patto" e richiede motivazione adeguata e specifica, con prova del rapporto tra i beni e il reato per cui si procede.
- La mera presunzione o l'affermazione generica che il denaro è "ingiustificato" non supplisce all'onere di dimostrare il nesso diretto con il reato; in assenza di tale prova la statuizione sulla confisca è annullabile e il giudice deve riesaminare specificamente la questione.
- Se la confisca è stata disposta senza una motivazione sufficiente sul punto, la Corte di Cassazione può annullare solo quella statuizione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato al tema della pertinenzialità del denaro.
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