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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4179/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contesta la confisca del denaro sequestrato ritenendo violati gli artt. 240 cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen., per mancato nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato per il quale è stata applicata la pena (detenzione di cocaina), essendo possibile che il denaro derivi da precedenti e diverse illecite cessioni. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 129 e art. 444 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'accertamento della responsabilità e la scelta del trattamento sanzionatorio nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha ritenuto fondato il primo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca della somma di denaro, ritenendo che mancasse idonea motivazione e prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato per cui si era proceduto mediante applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte osserva che la confisca non è parte automatica del patto e richiede motivazione specifica quando disposta nella sentenza di applicazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indica il reato contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti). La decisione distingue fra detenzione e cessione ai fini della confisca del profitto/prezzo.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto»

    Stabilisce la possibilità di confisca in caso di applicazione della pena su richiesta; la Corte precisa che anche in questo caso è necessario dimostrare il collegamento tra i beni e il profitto/prodotto del reato per cui si procede.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato. La Corte richiama che il denaro è confiscabile come "prezzo" solo se provato essere il corrispettivo ricevuto per l'attività di cessione specificamente contestata.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma citata implicitly come riferimento alla disciplina della confisca per delitti di criminalità economica; la Corte osserva che la confisca ex art. 240-bis richiede motivazione adeguata e non è automatica nella sentenza di applicazione della pena.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta; invocata dal ricorrente in relazione alla legittimità della confisca disposta nel contesto del patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza; il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile tale censura nella parte relativa alla responsabilità e alla scelta del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La confisca può riguardare soltanto il prodotto, il profitto o il prezzo del reato per il quale l'imputato è stato condannato o ha ottenuto l'applicazione della pena su richiesta; non è ammessa la confisca di somme riconducibili a reati diversi o a precedenti illeciti non accertati nel processo in corso.
  • Nel caso di detenzione di stupefacenti (anche se contestata per finalità di cessione) la somma di denaro rinvenuta è confiscabile solo se provato che costituisca il corrispettivo ricevuto per la specifica cessione oggetto del procedimento (nesso di pertinenzialità/esistenza di collegamento eziologico).
  • La confisca disposta in una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 non è automatica rispetto al "patto" e richiede motivazione adeguata e specifica, con prova del rapporto tra i beni e il reato per cui si procede.
  • La mera presunzione o l'affermazione generica che il denaro è "ingiustificato" non supplisce all'onere di dimostrare il nesso diretto con il reato; in assenza di tale prova la statuizione sulla confisca è annullabile e il giudice deve riesaminare specificamente la questione.
  • Se la confisca è stata disposta senza una motivazione sufficiente sul punto, la Corte di Cassazione può annullare solo quella statuizione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato al tema della pertinenzialità del denaro.

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