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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02560/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marangi era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato e decisione del Tribunale di Taranto confermata in appello, per i reati connessi alla distrazione di somme ricevute dal Fondo di garanzia per le PMI (artt. 81 e 316-bis c.p.). In qualità di presidente dell'associazione culturale La Ghironda avrebbe utilizzato per fini personali somme ottenute per far fronte ai danni da COVID-19 invece di destinarle agli acquisti, pagamenti di fornitori, utenze, canoni di locazione e stipendi arretrati, avendo anche dichiarato un fatturato superiore a quello reale. Nel ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 316-bis ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica e contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del reato in tali ipotesi; (2) errore nel determinare il momento della consumazione del reato, sostenendo che il reato si perfeziona solo alla scadenza del termine triennale previsto dalla legge per la realizzazione del programma di investimento e non al termine indicato dalla Corte d'appello; (3) mancanza di motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha statuìto che l'art. 316-bis c.p. è applicabile anche ai finanziamenti erogati da istituti di credito quando tali finanziamenti sono assistiti da garanzia pubblica nell'ambito delle misure emergenziali Covid-19, in quanto la garanzia pubblica configura un intervento pubblico finalizzato a un interesse pubblico e comporta un vincolo di destinazione delle somme. Ha confermato che il reato di malversazione si consuma quando le somme pubbliche vengono distratte in modo irreversibile dalla finalità per la quale sono state erogate o alla scadenza dei termini essenziali contrattuali per l'esecuzione del programma, e che la successiva restituzione delle somme non esclude la consumazione del reato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. perché la questione non era stata proposta in appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato pronunciato e la condanna è stata confermata nella sostanza

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Il delitto di malversazione a danno dello Stato si applica anche ai finanziamenti concessi da istituti di credito ma assistiti da garanzia pubblica: la garanzia pubblica configura un intervento pubblico vincolato a uno scopo di interesse pubblico e le somme così favorite sono soggette al vincolo di destinazione tutelato dall'art. 316-bis

  • legge 5 giugno 2020 n. 40 (conversione dl 8 aprile 2020 n. 23)

    legge 5 giugno 2020 n. 40, d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    La disciplina emergenziale ha previsto forme di intervento pubblico (garanzia a favore degli istituti finanziatori) finalizzate a favorire l'accesso al credito; tali interventi devono essere considerati ai fini della configurabilità del reato di malversazione quando le somme non sono destinate allo scopo previsto

  • art. 1, comma 12, legge n. 40/2020

    art. 1, comma 12, legge n. 40/2020

    Rileva per evidenziare che le misure di intervento pubblico erano soggette a autorizzazione UE e dunque costituiscono aiuto pubblico rilevante ai fini della qualificazione pubblicistica dell'operazione

  • art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    Individua il Fondo garante e la garanzia pubblica per le PMI; tale struttura normativa è stata interpretata come elemento che integra il vincolo di destinazione delle risorse

  • art. 9 d.lgs. n. 123/1998 e art. 3 d.l. MEF-MES n. 157/2017

    art. 9 d.lgs. n. 123/1998; art. 3 d.l. MEF-MES n. 157/2017

    Richiamati dalla difesa ai fini della determinazione del termine per la realizzazione del programma di investimento; la Corte ha tuttavia distinto tra termini essenziali previsti nel piano di finanziamento e il termine triennale normativo applicabile al programma di investimento, ritenendo riguardare quest'ultimo ipotesi diversa da quella di capitale circolante

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della sospensione della pena: la sentenza di merito aveva già applicato la sospensione (richiamato a titolo descrittivo della situazione processuale)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non era stata proposta in appello

Massime di principio

  • I finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica nell'ambito di misure emergenziali possono essere considerati forme di aiuto pubblico soggette a vincolo di destinazione: una distrazione delle somme può integrare il reato di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis
  • La consumazione del reato di malversazione si verifica quando la destinazione pubblicistica delle somme viene irreversibilmente frustrata o alla scadenza dei termini essenziali previsti per l'esecuzione del progetto; termini meramente indicativi o generici possono non impedire la consumazione anticipata se la destinazione è resa impossibile
  • La mera restituzione successiva delle somme distratte non elimina automaticamente la responsabilità per malversazione: il reato può considerarsi consumato al momento della distrazione irreversibile anche se il patrimonio viene successivamente reintegrato
  • Se si vuol contestare l'applicabilità di norme attenuanti o di cause di non punibilità (es. art. 131-bis), è necessario proporre tali argomentazioni in sede di appello; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione è, di regola, inammissibile
  • In casi di finanziamenti agevolati occorre esaminare il quadro normativo e il piano di finanziamento per verificare l'esistenza di termini essenziali e vincoli specifici: la difesa dovrebbe dimostrare l'assenza di una frustrazione irreversibile dello scopo o l'inesistenza di un vincolo pubblico rilevante per escludere la configurabilità dell'art. 316-bis
  • Se sussiste contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione del rapporto (privatistico vs. pubblicistico), valutare la richiesta di rimessione alle Sezioni unite ma tenendo conto che la Corte maggioritaria può ritenere prevalente la lettura pubblicistica quando la garanzia comporta un intervento pubblico diretto a perseguire un interesse collettivo

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