Cassazione Penale, Ordinanza n. 16558/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado di due imputati per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. Avverso la sentenza di appello entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori, articolando tre motivi sostanzialmente identici. Con il primo hanno riproposto doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo hanno chiesto una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti della prova, ponendo censure che tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito. Con il terzo hanno contestato la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, questioni ritenute non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate alla luce della motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente reiterativo di censure già disattese in appello; ha giudicato il secondo motivo diretto a un inammissibile sindacato sul merito e comunque non supportato da specifici travisamenti della prova; ha ritenuto il terzo motivo non deducibile in cassazione, osservando che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretti da motivazione congrua, come nel caso di specie. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione non entra nel merito della sua configurazione, ma presuppone la validità della condanna per minaccia aggravata.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando non presenti carenze o illogicità macroscopiche e non vi sia inesatta applicazione della legge penale.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando sia arbitraria, illogica o priva di adeguata motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un esame analitico di tutte le circostanze prospettate dalle parti.
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