Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 170/2024, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto -OMISSIS- del 17 dicembre 2019, con cui il Provveditore regionale della Sicilia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, ha inflitto all'appellante la sanzione disciplinare della censura.

Giustizia amministrativa202400284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata dal Provveditore regionale della Sicilia per la tardiva esecuzione dell’ordine di redigere una relazione di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della censura. Ha dedotto l’erroneità della valutazione circa il ritardo nell’esecuzione dell’ordine, sostenendo che il periodo utile fosse limitato a pochi giorni, tenuto conto dell’assenza dal servizio, delle mansioni di traduzione dei detenuti, della richiesta di accesso agli atti e della necessità di non sacrificare il riposo e il tempo libero. Ha inoltre sostenuto che non vi fossero ragioni di particolare urgenza, che la relazione non avesse valore probatorio o certificativo, che la sanzione fosse stata motivata in relazione al diverbio tra due sottoposti anziché alla mancata esecuzione dell’ordine, che il comportamento aggressivo di uno dei sottoposti non fosse stato sanzionato e che la sanzione fosse stata influenzata da antipatia personale della comandante del nucleo. Ha contestato, infine, la proporzionalità della sanzione e la lesione del prestigio o il disservizio arrecato all’amministrazione.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto legittima la richiesta del comandante del nucleo, formulata il 9 aprile 2019, di redigere una relazione sulle modalità di impiego del personale durante il servizio del 4 aprile. La richiesta riguardava elementi di competenza e conoscenza diretta dell’appellante e non richiedeva l’acquisizione di ulteriori atti; pertanto, la mancata presentazione fino al 19 aprile costituiva ritardo ingiustificato. Sono state ritenute irrilevanti sia le assenze e le altre incombenze di servizio dedotte dall’appellante, sia la richiesta di accesso agli atti, sia l’assenza di una specifica indicazione di urgenza, poiché l’ordine doveva comunque essere eseguito in tempi ragionevoli. Il giudice ha distinto l’oggetto della contestazione disciplinare, consistente nella mancata esecuzione dell’ordine, dalle condotte dei due sottoposti coinvolti nell’alterco, ritenendo quindi irrilevante la mancata sanzione di questi ultimi. Anche la censura è stata ritenuta proporzionata, considerando la tenuità dell’accaduto, l’assenza di danni o pregiudizi per il servizio, il curriculum professionale e i precedenti disciplinari. La graduazione della sanzione è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa e non sono stati ravvisati vizi di violazione di legge, eccesso di potere o violazioni procedurali. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 395/1990

    di regola l’ordine era imposto verbalmente, in quanto la comunicazione scritta dello stesso era residuale ed eccezionale

    Il giudice richiama la disposizione per ritenere non fondata la contestazione relativa alla forma orale dell’ordine: nell’organizzazione gerarchica della Polizia Penitenziaria l’ordine verbale costituisce la modalità ordinaria, mentre quello scritto ha carattere residuale ed eccezionale.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata esclusivamente per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • Nell’organizzazione gerarchica della Polizia Penitenziaria, l’ordine del superiore può essere impartito verbalmente, mentre la forma scritta costituisce modalità residuale ed eccezionale, salvo specifiche esigenze o disposizioni contrarie.
  • L’ordine di redigere una relazione di servizio su fatti e modalità organizzative rientranti nella diretta competenza e conoscenza del dipendente deve essere eseguito in tempi ragionevoli; le assenze dal servizio, le ordinarie incombenze lavorative e la richiesta di accesso ad atti non pertinenti all’oggetto della relazione non giustificano automaticamente il ritardo.
  • Nel giudizio sulla legittimità di una sanzione disciplinare, deve essere distinto l’addebito contestato al dipendente dalla condotta eventualmente posta in essere da altri soggetti: la mancata sanzione di questi ultimi non rende di per sé illegittima la sanzione inflitta per la diversa violazione dell’ordine di servizio.
  • La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di violazione di legge, violazioni procedurali o eccesso di potere; in assenza di tali vizi, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare può essere valutata considerando congiuntamente la tenuità dell’evento, l’assenza di pregiudizi per il servizio, il curriculum professionale e gli eventuali precedenti disciplinari del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.