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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro n. 58 del 20 marzo 2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 58 del 20 marzo 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro, per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato e non ancora ricevuto il beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine al Ministero per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l’avvenuto pagamento del beneficio economico dovuto. Poiché l’esecuzione sopravvenuta ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ritenuto soccombente quanto alla necessità del giudizio, e liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine da attendere prima di agire esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, in relazione ai minimi tariffari applicabili a giudizi analoghi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese, che può essere posta a carico dell’amministrazione quando l’inadempimento iniziale abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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