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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La S.C. sas e il socio accomandatario L.P. avevano impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA e ILOR per gli anni 1997 e 1998. Gli accertamenti traevano origine dall'acquisto di autovetture all'estero senza applicazione dell'IVA e dalla successiva rivendita in Italia con addebito dell'imposta. La CTR aveva ritenuto imputabili alla società gli effetti reddituali dell'attività e aveva esteso le conseguenze fiscali ai redditi da partecipazione dei soci. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio la mancata partecipazione al processo di tutti i soci della società di persone, necessari litisconsorti.

La decisione

La Corte ha dichiarato nullo, per difetto di integrità del contraddittorio, sia il giudizio sia la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'accertamento relativo alla società di persone e quello relativo ai soci siano inscindibilmente collegati, poiché il reddito societario viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano, affinché il giudizio venga celebrato con la partecipazione di tutti i soci. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    L'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone e ai soci comporta l'imputazione automatica del reddito a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    Il reddito accertato in capo a una società di persone si riflette necessariamente sui redditi dei soci, creando un collegamento inscindibile tra le relative posizioni fiscali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Il ricorso proposto solo da alcuni dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari.

    Quando la controversia tributaria riguarda una società di persone e i relativi soci in modo unitario, tutti devono partecipare allo stesso giudizio; in mancanza, il processo è nullo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi, in alternativa o a supporto dell'integrazione del contraddittorio, per assicurare una decisione coerente sulle posizioni collegate.

  • Art. 101 c.p.c.

    La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari viola il principio del contraddittorio e determina la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    Quando la cassazione rileva la nullità dell'intero giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio, deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008

    È il precedente che afferma il litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci nelle controversie riguardanti l'accertamento unitario del reddito.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e l'imputazione del reddito ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
  • La mancata citazione anche di uno solo dei soci necessari può determinare la nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
  • La nullità processuale non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: comporta la ripetizione del giudizio davanti al giudice di primo grado con il contraddittorio correttamente integrato.
  • Il litisconsorzio necessario può non operare quando vengono dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio, non incidenti sull'accertamento unitario della società e degli altri soci.
  • In presenza di procedimenti separati relativi alla società e ai soci, occorre verificare la possibilità di riunione o l'integrazione del contraddittorio per evitare decisioni contraddittorie.

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