Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza - all’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione specializzata in immigrazione, n. cron. 4203/2025 del 9 maggio 2025 - rg. n. 1539/2025, rep. n. 2477/2025 del 9 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202500877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, di un'ordinanza urgente del Tribunale ordinario di Bari relativa alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza urgente emessa dal Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione. Nel corso del giudizio è emerso che lo straniero non si era mai presentato presso l'ufficio di polizia territorialmente competente, neppure dopo l'adozione del provvedimento favorevole del giudice ordinario; tale mancata presentazione impediva l'avvio del procedimento amministrativo di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Successivamente, prima della nuova camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato cessata la ragione del contendere, poiché gli era stata rilasciata l'attestazione di formalizzazione della domanda. Il ricorso era inoltre riferito a un provvedimento cautelare del giudice ordinario emesso ex art. 700 c.p.c., rispetto al quale il TAR ha rilevato l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza amministrativo, dovendosi fare riferimento alla disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario prevista dall'art. 669-duodecies c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso, poiché la domanda di formalizzazione della protezione internazionale era stata ormai formalizzata e la ragione concreta del contendere era venuta meno. Il Collegio ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è inammissibile quando riguarda provvedimenti urgenti del giudice ordinario adottati ex art. 700 c.p.c., la cui attuazione è disciplinata dall'art. 669-duodecies c.p.c. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni. La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata definitivamente inammissibile, sia per la manifesta infondatezza dell'impugnativa, sia perché non risultavano depositati tutti i documenti necessari alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa sul gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, ma non consente di utilizzare tale rito davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di provvedimenti cautelari del giudice ordinario soggetti alla disciplina dell'art. 669-duodecies c.p.c.

  • art. 669-duodecies c.p.c.

    Rappresenta la disciplina applicabile all'attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario, anche quando adottati ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

  • art. 700 c.p.c.

    Individua il procedimento d'urgenza con cui era stata adottata l'ordinanza del giudice ordinario della cui esecuzione il ricorrente chiedeva l'ottemperanza.

  • art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.

    La manifestazione iniziale della volontà di chiedere protezione internazionale non instaura il procedimento se lo straniero non si presenta personalmente presso l'ufficio di polizia competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda.

  • art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato come conferma dell'obbligo generale di presentazione personale dello straniero presso l'autorità competente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce, insieme agli artt. 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., il fondamento processuale della declaratoria conseguente al sopravvenuto difetto d'interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato dal TAR quale base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal TAR nel quadro delle disposizioni applicate alla definizione del giudizio per sopravvenuto difetto d'interesse.

  • art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato con riguardo alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile.

  • artt. 76, 78, 79, 80 e 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevedono i requisiti e la documentazione necessari per la verifica della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il TAR ha rilevato il mancato deposito di tutti i documenti utili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo non è il rimedio esperibile per ottenere l'attuazione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario, anche quando si tratti di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; a tale attuazione si applica la disciplina dell'art. 669-duodecies c.p.c.
  • La manifestazione iniziale della volontà di chiedere protezione internazionale non costituisce domanda formalmente instaurata se lo straniero non si presenta personalmente presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda.
  • Quando, nelle more del giudizio, l'attività amministrativa richiesta è stata compiuta e viene meno l'utilità concreta della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
  • La domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere dichiarata inammissibile quando l'impugnativa sia manifestamente infondata e non siano stati depositati tutti i documenti necessari alla verifica dei requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.