Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19357/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della confisca disposta nei loro confronti (beni formalmente intestati ai terzi) lamentando: difetto del presupposto della disponibilità in capo al proposto e carattere non fittizio delle intestazioni; prova della lecita provenienza delle somme usate per l'acquisto degli immobili; illegittima inversione dell'onere della prova a carico dei terzi; e, in subordine, errore nel disporre la confisca integrale quando i beni sarebbero divisibili e quindi soggetti a confisca parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto ammissibile solo il controllo di legittimità e ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato la disciplina degli artt. 19, 20, 24 e 26 d.lgs. n.159/2011. Per Murataj la Corte ha trovato sussistenti molteplici indizi (sede dell'attività di copertura, trattative e procuratori gestiti dal Caushi, bonifici provenienti dall'Albania, collegamenti tra venditori e gruppi di copertura) tali da dimostrare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità di fatto da parte del proposto; le allegazioni difensive non hanno dimostrato sufficiente capacità economica autonoma. Per Xhokaxhi la Corte ha applicato la presunzione relativa dell'art.26 (intestazione a convivente/partner) e ha ritenuto i bonifici documentati insufficienti a spiegare il valore dell'investimento; la preponderanza di provvista priva di giustificazione e la difficile divisibilità dei beni hanno escluso la confisca parziale. La Corte ha inoltre precisato che non si è verificata un'illegittima inversione dell'onere della prova: è l'accusa che deve provare gli elementi indiziari e la sproporzione, mentre il proposto/terzi possono fornire prove contrarie concrete. Ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.4

    Norma richiamata per giustificare l'adozione della misura personale di prevenzione (sorveglianza speciale) a carico del proposto; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti personali per la misura.

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.10 comma 3

    Limita il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello che conferma la misura di prevenzione alla sola violazione di legge; la Corte ha quindi operato un controllo di legittimità e non di merito.

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.19

    Consente di estendere le indagini patrimoniali a soggetti vicini (coniuge, figli, conviventi, persone interposte) per verificare titolarità e disponibilità di beni; la Corte ha utilizzato tale disposizione per indirizzare e motivare l'indagine sui beni intestati a terzi vicini al proposto.

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.20

    Prevede il sequestro dei beni dei quali la persona risulti poter disporre o dei beni ritenuti frutto di attività illecite o loro reimpiego; la Corte ha ritenuto che alcuni beni, pur formalmente intestati a terzi, ricadessero nella disponibilità di fatto del proposto.

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.24

    Consente la confisca quando il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni o ne abbia la disponibilità anche per interposta persona; la Corte ha applicato questa norma per giustificare la confisca dei beni intestati a terzi ritenuti fittizi.

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.26

    Introduce una presunzione relativa di fittizietà per intestazioni operate negli ultimi due anni a favore di coniuge, conviventi, ascendenti/descendenti, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto; la Corte ha applicato tale presunzione nei confronti della compagna (Xhokaxhi), ritenendo insufficienti le giustificazioni fornite.

  • disp. att. cod. proc. pen., art.173

    Richiamato in relazione ai limiti della esposizione del motivo d'impugnazione in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari).

Massime di principio

  • La pubblica accusa deve dimostrare, mediante elementi indiziari plurimi e collegati, la sproporzione o l'impiego di proventi illeciti e la disponibilità di fatto del proposto sui beni formalmente intestati a terzi; non è ammessa in questa sede una revisione meramente valutativa degli indizi.
  • Per i parenti stretti e i conviventi l'art.26 introduce una presunzione relativa di fittizietà delle intestazioni effettuate nei due anni precedenti la proposta di misura; tale presunzione può essere superata solo con prove concrete e specifiche sulla legittima provenienza e capacità economica autonoma del terzo.
  • I terzi intestatari possono fornire prova contraria circa la legittima proprietà e la capacità economica, ma la loro mera allegazione generica non è sufficiente quando sussistono forti elementi indiziari collegati all'attività del proposto.
  • Non esiste un’inversione generale dell’onere della prova: è l'accusa che deve inizialmente dimostrare gli elementi che giustificano sequestro e confisca; poi il proposto/terzi, se fanno deduzioni difensive, devono controprovarle con elementi concreti (principio della vicinanza della prova).
  • La confisca parziale è possibile solo se è possibile individuare e collegare specifiche quote di beni a provvista lecita; se prevale la provvista non giustificata e i beni risultano difficilmente divisibili, la confisca integrale può essere legittima.
  • In cassazione i rimedi contro decreti di prevenzione sono limitati a questioni di diritto; la rinnovazione della valutazione probatoria o il contrasto con la valutazione di merito del giudice di merito non sono ammissibili salvo carenze motivazionali manifeste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.