Cassazione Penale, Sentenza n. 19357/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della confisca disposta nei loro confronti (beni formalmente intestati ai terzi) lamentando: difetto del presupposto della disponibilità in capo al proposto e carattere non fittizio delle intestazioni; prova della lecita provenienza delle somme usate per l'acquisto degli immobili; illegittima inversione dell'onere della prova a carico dei terzi; e, in subordine, errore nel disporre la confisca integrale quando i beni sarebbero divisibili e quindi soggetti a confisca parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto ammissibile solo il controllo di legittimità e ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato la disciplina degli artt. 19, 20, 24 e 26 d.lgs. n.159/2011. Per Murataj la Corte ha trovato sussistenti molteplici indizi (sede dell'attività di copertura, trattative e procuratori gestiti dal Caushi, bonifici provenienti dall'Albania, collegamenti tra venditori e gruppi di copertura) tali da dimostrare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità di fatto da parte del proposto; le allegazioni difensive non hanno dimostrato sufficiente capacità economica autonoma. Per Xhokaxhi la Corte ha applicato la presunzione relativa dell'art.26 (intestazione a convivente/partner) e ha ritenuto i bonifici documentati insufficienti a spiegare il valore dell'investimento; la preponderanza di provvista priva di giustificazione e la difficile divisibilità dei beni hanno escluso la confisca parziale. La Corte ha inoltre precisato che non si è verificata un'illegittima inversione dell'onere della prova: è l'accusa che deve provare gli elementi indiziari e la sproporzione, mentre il proposto/terzi possono fornire prove contrarie concrete. Ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.4
Norma richiamata per giustificare l'adozione della misura personale di prevenzione (sorveglianza speciale) a carico del proposto; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti personali per la misura.
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.10 comma 3
Limita il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello che conferma la misura di prevenzione alla sola violazione di legge; la Corte ha quindi operato un controllo di legittimità e non di merito.
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.19
Consente di estendere le indagini patrimoniali a soggetti vicini (coniuge, figli, conviventi, persone interposte) per verificare titolarità e disponibilità di beni; la Corte ha utilizzato tale disposizione per indirizzare e motivare l'indagine sui beni intestati a terzi vicini al proposto.
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.20
Prevede il sequestro dei beni dei quali la persona risulti poter disporre o dei beni ritenuti frutto di attività illecite o loro reimpiego; la Corte ha ritenuto che alcuni beni, pur formalmente intestati a terzi, ricadessero nella disponibilità di fatto del proposto.
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.24
Consente la confisca quando il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni o ne abbia la disponibilità anche per interposta persona; la Corte ha applicato questa norma per giustificare la confisca dei beni intestati a terzi ritenuti fittizi.
d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011, art.26
Introduce una presunzione relativa di fittizietà per intestazioni operate negli ultimi due anni a favore di coniuge, conviventi, ascendenti/descendenti, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto; la Corte ha applicato tale presunzione nei confronti della compagna (Xhokaxhi), ritenendo insufficienti le giustificazioni fornite.
disp. att. cod. proc. pen., art.173
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione del motivo d'impugnazione in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari).
Massime di principio
- La pubblica accusa deve dimostrare, mediante elementi indiziari plurimi e collegati, la sproporzione o l'impiego di proventi illeciti e la disponibilità di fatto del proposto sui beni formalmente intestati a terzi; non è ammessa in questa sede una revisione meramente valutativa degli indizi.
- Per i parenti stretti e i conviventi l'art.26 introduce una presunzione relativa di fittizietà delle intestazioni effettuate nei due anni precedenti la proposta di misura; tale presunzione può essere superata solo con prove concrete e specifiche sulla legittima provenienza e capacità economica autonoma del terzo.
- I terzi intestatari possono fornire prova contraria circa la legittima proprietà e la capacità economica, ma la loro mera allegazione generica non è sufficiente quando sussistono forti elementi indiziari collegati all'attività del proposto.
- Non esiste un’inversione generale dell’onere della prova: è l'accusa che deve inizialmente dimostrare gli elementi che giustificano sequestro e confisca; poi il proposto/terzi, se fanno deduzioni difensive, devono controprovarle con elementi concreti (principio della vicinanza della prova).
- La confisca parziale è possibile solo se è possibile individuare e collegare specifiche quote di beni a provvista lecita; se prevale la provvista non giustificata e i beni risultano difficilmente divisibili, la confisca integrale può essere legittima.
- In cassazione i rimedi contro decreti di prevenzione sono limitati a questioni di diritto; la rinnovazione della valutazione probatoria o il contrasto con la valutazione di merito del giudice di merito non sono ammissibili salvo carenze motivazionali manifeste.
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