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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza, alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 460/2025, notificata in data 17 settembre 2025, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato il Comune di Giulianova “al pagamento, in favore della Fondazione Gualandi a favore dei sordi della somma di €.73.948,95 oltre iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo” a titolo di risarcimento danni ed al pagamento delle spese di lite, in solido con l’Università degli Studi di Teramo, quantificate in € 9.402,00;

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 460/2025, con pagamento della sola sorte capitale e omissione di IVA, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile del Tribunale di Teramo, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 73.948,95 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché, in solido con l'Università degli Studi di Teramo, al pagamento di euro 9.402,00 per spese di lite. Il Comune ha riconosciuto un debito fuori bilancio e pagato soltanto la sorte capitale di euro 73.948,95, senza corrispondere le ulteriori voci previste dal titolo esecutivo. Dopo una richiesta stragiudiziale rimasta senza riscontro, la Fondazione ha domandato l'ordine di pagamento della somma residua, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo alla pubblica amministrazione, previsto per l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti della PA.

La decisione

Il TAR ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha accertato la sussistenza delle condizioni processuali, poiché la ricorrente ha depositato l'attestazione del passaggio in giudicato e la sentenza era stata notificata al Comune con formula esecutiva, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato l'inadempimento parziale del Comune: il pagamento della sola sorte capitale non esauriva l'obbligo risultante dal giudicato, che comprendeva anche interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Ha quindi ordinato al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, limitatamente alle voci non ancora pagate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la richiesta di nomina del commissario ad acta, poiché l'adozione della delibera consiliare e il pagamento parziale dimostravano una volontà, seppur incompleta, di adempiere. Ha respinto anche la richiesta di penalità di mora, ritenendo che il termine assegnato fosse ragionevole e non consentisse di ravvisare un significativo ritardo imputabile all'amministrazione tale da giustificare una funzione deterrente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione delle sentenze civili passate in giudicato, anche quando il debitore è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riferimento alle condizioni processuali del giudizio di ottemperanza e alla necessità di comprovare il passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di centoventi giorni costituisce condizione per l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il debitore è una pubblica amministrazione.
  • L'adempimento della sola sorte capitale non integra l'esecuzione completa di un titolo giudiziale che imponga anche il pagamento di IVA, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite; il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle voci ulteriori rimaste insolute.
  • Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l'azione esecutiva può essere iniziata solo dopo la notificazione del titolo esecutivo e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La nomina di un commissario ad acta non è necessaria quando l'amministrazione abbia già adottato atti parzialmente esecutivi del giudicato, tali da dimostrare una volontà di adempiere, sebbene l'adempimento non sia ancora completo.
  • La penalità di mora può essere negata quando il giudice assegni all'amministrazione un termine ragionevole per adempiere e non emerga, in relazione alle modalità esecutive stabilite, un significativo ritardo imputabile alla stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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