Sentenza del 02/03/2016 n. 1179 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Reddito - Determinazione sintetica - Indici capacità contributiva - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità della determinazione sintetica del reddito complessivo netto effettuata mediante i coefficienti presuntivi e gli indici di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, sostenendo implicitamente che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire ulteriori prove oltre alla presenza dei fattori-indice utilizzati nel redditometro.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento fondato sui fattori-indice previsti dai decreti ministeriali e sui relativi parametri e calcoli statistici qualificati. L'Amministrazione finanziaria è dispensata dal fornire ulteriori prove circa la capacità contributiva, una volta dimostrata l'esistenza degli elementi-indice. Spetta invece al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure che esiste in misura inferiore a quella determinata sinteticamente.
Norme richiamate
La norma consente la determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva, secondo coefficienti e criteri stabiliti dai decreti ministeriali. L'Amministrazione deve provare l'esistenza dei fattori-indice, mentre il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'inesistenza o la minore consistenza del reddito presunto.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presenza di uno o più fattori-indice previsti dalla disciplina applicabile può fondare l'accertamento sintetico senza che l'Amministrazione debba dimostrare ulteriori elementi oltre alla loro effettiva esistenza.
- I coefficienti e i parametri dei decreti ministeriali costituiscono presunzioni qualificate basate su dati statistici; pertanto, l'accertamento non è automaticamente illegittimo per il solo fatto di essere fondato su calcoli standardizzati.
- Il contribuente mantiene la possibilità di contestare il risultato, ma deve fornire prova concreta e documentata dell'inesistenza del reddito presunto o della sua inferiore entità.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrarsi sulla provenienza delle somme, sulla disponibilità effettiva dei beni o delle spese considerate, sui periodi di possesso e su eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili idonei a giustificare la capacità di spesa.
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