Sentenza del 02/03/2016 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento- Riscossione- Società estinte- Cancellazione dal Registro delle imprese - Ha effetto dopo un quinquennio dalla richiesta di cancellazione - D.Lgs. 175/2014 articolo 28 comma 4°- Irretroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle imprese ai fini dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione dei debiti tributari. In particolare, occorre stabilire se l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che posticipa di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei rapporti tributari, possa applicarsi anche alle cancellazioni richieste prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
È stata affermata l'irretroattività dell'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione si applica soltanto alle società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto. Per le cancellazioni anteriori, la nuova disciplina non può essere utilizzata per mantenere la società destinataria di accertamenti, contenziosi o atti di riscossione.
Norme richiamate
Articolo 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ai fini dell'accertamento, del contenzioso e della riscossione di debiti tributari nei confronti di società estinte, l'estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La norma introduce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società nei rapporti tributari, ma tale disciplina non è retroattiva e opera esclusivamente per le richieste di cancellazione presentate dopo il 13 dicembre 2014.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria introduce un differimento o una fictio giuridica sfavorevole al contribuente, non può essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore in assenza di una chiara previsione retroattiva.
- Per stabilire se il differimento quinquennale si applica, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, non soltanto la data dell'accertamento o dell'atto di riscossione.
- Le società cancellate prima del 13 dicembre 2014 non sono soggette al differimento previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la disciplina vigente al momento della cancellazione e quella successivamente introdotta, applicando il principio generale di irretroattività.
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