Sentenza del 02/03/2016 n. 567 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dazi doganali - origine preferenziale - certificati di origine - inesattezza - onere probatorio - buona fede dell'importatore - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia di certificati di origine emessi da autorità statali di Paesi terzi e l'onere dell'importatore di verificare l'esattezza delle circostanze di fatto dichiarate dall'esportatore. L'importatore sosteneva la propria buona fede e faceva affidamento sui certificati; tuttavia, la buona fede richiede una condotta diligente, valutata ai sensi dell'art. 1176 c.c., per tutta la durata delle operazioni commerciali. Non è sufficiente il mero possesso del certificato quando l'importatore conosce, o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, l'effettiva origine delle merci e l'assenza dei requisiti per il trattamento preferenziale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'importatore comunitario sopporta l'onere di verificare l'esattezza delle situazioni fattuali rappresentate dall'esportatore all'autorità competente per il rilascio del certificato. Nel caso descritto, la buona fede non è stata riconosciuta perché l'importatore, consapevole della situazione concreta delle merci e della loro origine, avrebbe potuto rendersi conto dell'inesistenza dei requisiti per il trattamento preferenziale. Restano quindi dovuti i dazi ordinari.
Norme richiamate
Art. 1176 del Codice civile
La diligenza dell'importatore deve essere valutata in concreto e in relazione alla natura dell'attività commerciale svolta. Per invocare la buona fede non basta fare affidamento formale sul certificato di origine: occorre adottare tutte le cautele ragionevoli per verificare il rispetto dei requisiti del trattamento preferenziale.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale non esonera automaticamente l'importatore dalla responsabilità di verificare, per quanto ragionevolmente possibile, la correttezza dei dati sottostanti.
- L'importatore che conosce elementi incompatibili con l'origine dichiarata non può invocare la buona fede limitandosi a richiamare il certificato rilasciato dall'autorità estera.
- La buona fede dipende dalla diligenza concretamente dimostrata durante le operazioni commerciali: controlli documentali, verifiche sulla filiera e coerenza tra merci, fornitore e origine dichiarata possono essere determinanti.
- In presenza di certificati inesatti, l'affidamento dell'importatore può essere tutelato solo se egli prova di non aver potuto ragionevolmente rilevare l'errore e di aver adottato una condotta diligente.
- Quando l'importatore dispone di informazioni dirette sull'effettiva origine delle merci, prevale tale conoscenza sul contenuto formale del certificato e il trattamento preferenziale può essere negato.
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