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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella esattoriale di euro 57.680,36, relativa a IRAP e IVA non versate, sostenendo che l'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 consentisse all'Agenzia delle Entrate di richiedere immediatamente l'intero importo soltanto in caso di mancato pagamento di una rata, e non anche in caso di pagamento tardivo. Nel caso concreto, la terza rata era stata pagata dopo la scadenza, ma prima della scadenza della rata successiva.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la legittimità della cartella. Ha ritenuto che, alla data di esecutività del ruolo, la terza rata risultasse non pagata entro il termine previsto e che il pagamento tardivo equivalesse a mancato pagamento alla scadenza, determinando la decadenza dalla rateazione secondo la disciplina applicabile all'epoca. Le rate successivamente pagate sono state detratte dall'importo richiesto mediante sgravio. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

    Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto ovvero di una delle rate successive comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

    Nella versione applicabile ratione temporis, il mancato pagamento alla scadenza di una rata comportava la decadenza dal beneficio della rateazione. Il pagamento successivo alla scadenza non eliminava l'inadempimento già verificatosi.

  • Art. 10, commi 13-decies e 13-undecies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.

    La norma ha precisato la disciplina della decadenza, stabilendo per le rate successive alla prima un termine di tolleranza fino alla scadenza della rata successiva, ma la modifica produceva effetti solo sulle rateazioni in corso secondo le disposizioni transitorie previste.

  • Art. 15-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

    Per la disciplina attuale, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine della rata seguente determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi residui, con imposte, interessi e sanzioni in misura piena.

Massime di principio

  • Nelle rateazioni fiscali, il rispetto delle scadenze è essenziale: il pagamento effettuato dopo la scadenza può essere considerato inadempimento, anche se avviene prima della rata successiva, se si applica una disciplina più rigorosa ratione temporis.
  • Per stabilire se il contribuente decade dalla rateazione occorre individuare la normativa vigente al momento dei fatti e verificare le eventuali disposizioni transitorie.
  • Il pagamento tardivo di una rata non necessariamente sana la decadenza già maturata; l'effetto dipende dalla disciplina applicabile e dall'eventuale termine di tolleranza previsto dalla legge.
  • In caso di decadenza, l'amministrazione può iscrivere a ruolo il residuo debito con imposte, interessi e sanzioni in misura piena, detraendo gli importi già effettivamente versati.
  • L'amministrazione non dispone di una discrezionalità illimitata nel valutare la gravità del ritardo: i termini e gli effetti della decadenza devono essere ricavati dalle norme applicabili al caso concreto.

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