Sentenza del 02/03/2016 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Dichiarazione - Omessa compilazione quadro Irap - Cessazione presupposto impositivo - Utilizzabilità compensazione credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. L'omessa compilazione del quadro IRAP impedisce di utilizzare legittimamente in compensazione orizzontale l'importo versato in acconto per l'anno interessato. Il credito diventa esigibile e compensabile soltanto dopo la presentazione del quadro dichiarativo e, secondo il principio richiamato, alla scadenza del termine ordinario per l'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero o la mancata riconoscibilità della compensazione orizzontale effettuata utilizzando il credito derivante da somme versate a titolo di acconto IRAP. Sosteneva che, essendo cessato il presupposto impositivo, l'acconto versato costituisse immediatamente un credito utilizzabile. La decisione ha invece ritenuto necessaria la corretta presentazione della dichiarazione IRAP, inclusa la compilazione del relativo quadro, affinché il credito potesse considerarsi liquido, esigibile e utilizzabile in compensazione.
Norme richiamate
Principi civilistici di liquidità ed esigibilità del credito
Nelle compensazioni orizzontali il credito tributario deve essere determinato, liquido ed esigibile. Il semplice versamento di un acconto non rende automaticamente il relativo importo compensabile quando manca la dichiarazione necessaria a far emergere il credito.
Disciplina della dichiarazione IRAP
La compilazione del quadro IRAP relativo all'anno di cessazione del presupposto impositivo è necessaria per formalizzare il credito derivante da versamenti eccedenti o non dovuti.
Termine ordinario di accertamento
Il credito può essere considerato pienamente esigibile e utilizzabile in compensazione solo dopo la presentazione del quadro dichiarativo e, secondo la decisione, alla scadenza del termine entro cui l'Amministrazione può effettuare l'accertamento.
Massime di principio
- Un credito tributario derivante da acconti versati non è necessariamente utilizzabile in compensazione solo perché il tributo non era dovuto o il presupposto impositivo è cessato.
- La corretta compilazione della dichiarazione fiscale è essenziale per rendere il credito formalmente riconoscibile, liquido ed esigibile.
- In caso di cessazione del presupposto d'imposta, occorre comunque presentare la dichiarazione relativa all'ultimo periodo e compilare il quadro pertinente, anche se non risulta dovuta alcuna imposta.
- L'utilizzo anticipato del credito in compensazione orizzontale, prima che siano soddisfatti i requisiti dichiarativi e temporali, può essere considerato indebito e comportare il recupero dell'importo compensato.
- Prima di compensare un credito fiscale è necessario verificare non solo la sua effettiva spettanza sostanziale, ma anche la sua dichiarazione, liquidità, esigibilità e i termini previsti per il controllo dell'Amministrazione.
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