Sentenza del 29/12/2016 n. 27321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione, relativa a omessi versamenti dell'anno d'imposta 2003. La C.T.R. aveva ritenuto perfezionato il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289/2002 nonostante il pagamento della sola prima rata e aveva inoltre annullato la cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle entrate ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo che il condono richiedesse il pagamento integrale delle somme dovute e che l'omessa indicazione del responsabile non determinasse la nullità della cartella per ruoli anteriori al 1° giugno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che il condono di cui all'art. 9-bis della L. n. 289/2002, in caso di pagamento rateale, si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle rate entro i termini di legge; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. Ha inoltre affermato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta né nullità né annullabilità della cartella relativa a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Il condono tributario previsto dall'art. 9-bis, come modificato dalla legge n. 350/2003, richiede, in caso di rateizzazione, l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini perentori.
La definizione agevolata ha natura clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale dell'importo dovuto. Il versamento della prima rata o di alcune rate non conserva l'efficacia della dichiarazione integrativa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14
È stato richiamato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della disciplina della riscossione e dell'iscrizione a ruolo, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a)
La norma prevede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la sua violazione, per le cartelle relative a ruoli anteriori al 1° giugno 2008, non comporta automaticamente nullità o annullabilità.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
La sanzione della nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica esclusivamente alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
Per gli atti vincolati, come la cartella esattoriale, un vizio procedimentale o formale non determina l'annullabilità quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e la violazione non incide concretamente sul diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate basate su pagamenti rateali, occorre verificare se la legge richieda il pagamento integrale: quando il pagamento completo è condizione di perfezionamento, il mancato versamento anche di una parte delle rate può far venir meno il beneficio e legittimare il recupero dell'imposta originaria.
- Il pagamento della prima rata non è necessariamente sufficiente a perfezionare un condono; non si possono applicare automaticamente, a una diversa sanatoria, regole previste per altri tipi di definizione agevolata.
- Per valutare la validità di una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento è decisiva la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 l'omissione, di regola, non comporta nullità né annullabilità.
- I vizi formali o procedimentali di un atto vincolato non determinano l'annullamento se non hanno inciso concretamente sul contenuto dell'atto o sul diritto di difesa del destinatario.
- Quando la questione è esclusivamente giuridica e non richiede nuovi accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rigettare direttamente il ricorso originario.
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