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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 3.10.2024, n. 919, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 3 ottobre 2024, n. 919, relativa al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, essendo stata notificata la decisione all’Amministrazione il 18 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito sulla stessa di 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza al Ministero; il dies ad quem coincide con l’adempimento oppure, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta ammissibile perché l’esecuzione richiede non soltanto il versamento di somme, ma anche l’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, l’irrogazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità è stata applicata nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso prima di procedere all’ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    pone a carico di chi eccepisce l’adempimento l’onere di provarlo; poiché il Ministero non ha contestato né dimostrato l’esecuzione del titolo, il giudice ha ritenuto provato l’inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere tutti gli atti giuridici e materiali necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, anche quando l’obbligo comprende sia il pagamento di somme sia l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza e intende dimostrare l’estinzione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo deve provare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione, senza contestazione dell’inadempimento né produzione della prova dell’esecuzione, non è sufficiente.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme di denaro, l’emissione di un titolo o di uno strumento amministrativo necessario per rendere effettivo il diritto riconosciuto, è ammissibile l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento, fissando un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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