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Sentenza

Sentenza n. 358/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di scrutinio finale del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- dei -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Terni, emesso in data -OMISSIS-, nella parte in cui ha disposto l’ammissione dell’alunno agli Esami di Stato di Maturità per l’A.S. 2025/2026 anziché disporre il trattenimento scolastico (anno-ponte), nonché, infine di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se di incognito contenuto, numero e data;

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di scrutinio finale che ha ammesso uno studente con disabilità all'Esame di Stato anziché disporne il trattenimento scolastico per un ulteriore anno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato lo scrutinio finale sostenendo, in primo luogo, l'incompetenza del Consiglio di Classe, ritenendo che la decisione sul trattenimento spettasse al GLO e che quest'ultimo avesse espresso indicazioni favorevoli alla prosecuzione del percorso scolastico. Hanno inoltre dedotto che la scuola avrebbe strumentalizzato gli elevati voti conseguiti dallo studente per determinarne l'uscita dal sistema scolastico e trasferire l'onere assistenziale ai servizi territoriali; che vi fosse una contraddizione tra l'ammissione all'esame, fondata sui risultati scolastici, e il riconoscimento, nel PEI, del mancato pieno consolidamento delle autonomie personali e sociali; infine, hanno denunciato irregolarità procedurali relative al deposito del PEI, alla mancata tempestiva ostensione di verbali e documenti e all'impossibilità di accesso informatico agli atti. La controversia riguardava uno studente con grave disabilità, per il quale i genitori e alcuni professionisti sanitari avevano prospettato l'utilità di un ulteriore anno scolastico, senza tuttavia formulare, secondo il TAR, una prescrizione vincolante in tal senso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha escluso che il GLO disponga di competenza deliberativa sull'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato: il GLO definisce e verifica il PEI e propone le misure di sostegno, mentre la decisione sulla carriera scolastica spetta al Consiglio di Classe in sede di scrutinio. Nel caso concreto, il GLO non aveva imposto il trattenimento, ma aveva rimesso la decisione al Consiglio di Classe; inoltre, le indicazioni dei sanitari erano formulate in termini di valutazione dell'utilità o di raccomandazione e non di necessità vincolante, mentre dagli atti emergevano anche opinioni critiche dei docenti rispetto alla ripetizione dell'anno. Il giudice ha qualificato la decisione scolastica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, non ravvisata nella fattispecie. La scelta è stata ritenuta ragionevole perché gran parte degli obiettivi del PEI risultava raggiunta e le residue difficoltà nelle autonomie non impedivano l'ammissione all'esame né imponevano la prosecuzione del percorso scolastico, potendo essere affrontate in contesti formativi extrascolastici più adeguati alla vita adulta. È stata esclusa anche la dedotta contraddizione tra gli elevati voti e il parziale mancato consolidamento delle autonomie. Le irregolarità procedurali e i ritardi nell'accesso agli atti non hanno inciso sulla legittimità dell'esito, poiché i genitori avevano comunque partecipato agli strumenti di inclusione e introdotto nel procedimento gli elementi istruttori rilevanti; l'accesso era stato infine garantito. Spese compensate per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione cautelare

    Consente la definizione immediata del giudizio quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative, previa audizione delle parti.

  • art. 15, comma 10, l. 104/1992

    definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno

    Attribuisce al GLO compiti di definizione e verifica del PEI e di proposta delle misure di sostegno, ma non la competenza deliberativa sull'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

  • art. 6 d.P.R. 122/2009

    La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e del comportamento è effettuata dal consiglio di classe

    Il Consiglio di Classe è l'organo competente a deliberare sull'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato in sede di scrutinio.

  • art. 9 d.P.R. 122/2009

    La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata ... è riferita ... al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato

    La valutazione dello studente con disabilità deve essere riferita alle attività e agli obiettivi del PEI, nell'ambito della competenza valutativa del Consiglio di Classe.

  • art. 20, commi 5 e 6, d.lgs. 62/2017

    È richiamato dalla difesa dell'amministrazione per sostenere che, anche in caso di mancata partecipazione agli esami da parte dello studente con disabilità, può essere rilasciato un attestato di credito formativo, con possibile conclusione del percorso scolastico.

Massime di principio

  • Il GLO ha competenza sulla definizione e verifica del PEI e sulla proposta delle misure di sostegno, ma non ha competenza deliberativa sull'ammissione dello studente con disabilità alla classe successiva o all'Esame di Stato; tale decisione spetta al Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
  • La decisione sull'ammissione o sul trattenimento scolastico di uno studente con disabilità costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione scolastica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza.
  • I pareri dei professionisti sanitari esterni, quando si limitano a suggerire di valutare l'utilità di un ulteriore anno scolastico, hanno natura consultiva e non vincolano il Consiglio di Classe; la competenza valutativa educativa e didattica resta affidata al personale docente, secondo gli obiettivi e i progressi verificati nel PEI.
  • Il parziale mancato consolidamento delle autonomie personali e sociali non impone necessariamente il trattenimento scolastico, se il Consiglio di Classe motiva ragionevolmente che gran parte degli obiettivi del PEI è stata raggiunta e che ulteriori progressi possono essere perseguiti in contesti formativi extrascolastici più adeguati alla vita adulta.
  • Mere irregolarità procedurali o ritardi nell'accesso agli atti non determinano l'illegittimità della decisione scolastica quando la partecipazione degli interessati è stata sostanzialmente garantita e gli elementi istruttori rilevanti sono stati acquisiti nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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