Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 16/2024.

Giustizia amministrativa202403317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto l’impugnazione degli atti relativi al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato al gestore unico e dichiarato inammissibili le domande formulate nella memoria conclusionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti gestori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR sostenendo, con un primo motivo, che la richiesta di ordinare alle amministrazioni di assicurare alla collettività l’utilizzazione dell’acqua della Fonte Ravillara non costituisse una domanda nuova, ma una delimitazione della domanda demolitoria originaria, volta a conservare l’uso della fonte pregiata pur a seguito del trasferimento della gestione del servizio idrico. Con un secondo motivo ha dedotto l’erroneità del rigetto della domanda risarcitoria, lamentando l’illegittimità dell’azione amministrativa di ERSI e Regione Abruzzo, nonché omessa pronuncia del TAR. Ha chiesto l’annullamento parziale degli atti, l’ordine di assicurare la fruizione dell’acqua della fonte e l’accertamento della responsabilità risarcitoria delle amministrazioni, con rinvio della quantificazione del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. In via preliminare ha rilevato che il Comune non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui era stata respinta la domanda di annullamento degli atti impugnati: su tale capo si è quindi formato il giudicato interno. Le domande formulate nella memoria conclusionale del primo grado, non notificata alle controparti, erano diverse dalla domanda originaria di annullamento degli atti relativi al trasferimento della gestione del servizio idrico. La richiesta di ordinare un facere, consistente nel consentire l’utilizzazione esclusiva dell’acqua della Fonte Ravillara, non costituiva una mera delimitazione della domanda demolitoria, ma introduceva una nuova pretesa. Anche la domanda risarcitoria era nuova e inammissibile. Non ricorrevano inoltre i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché il Comune non si era limitato a dichiarare il venir meno dell’interesse all’annullamento, ma aveva riconosciuto l’inutilità di insistere su una domanda ritenuta infondata. In ogni caso, la domanda risarcitoria era infondata nel merito: l’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 richiede la contestuale presenza di tutti i requisiti per la prosecuzione autonoma della gestione, tra cui l’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. La pendenza della procedura di infrazione europea relativa al trattamento delle acque reflue escludeva tale requisito e rendeva legittimo il mancato riconoscimento della gestione autonoma. Mancava pertanto l’antigiuridicità dell’azione amministrativa, presupposto oggettivo della responsabilità della pubblica amministrazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico

    I requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione autonoma delle gestioni esistenti devono sussistere contestualmente. La mancanza del requisito relativo all’utilizzo efficiente della risorsa e alla tutela del corpo idrico impedisce il riconoscimento della gestione autonoma.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    L’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori presuppone che il ricorrente abbia dichiarato il venir meno dell’utilità dell’annullamento, non che abbia riconosciuto l’infondatezza della domanda demolitoria e la rinuncia ad essa.

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione presuppone, sul piano oggettivo, l’antigiuridicità dell’azione amministrativa; in assenza di illegittimità dell’attività amministrativa la domanda di risarcimento non può essere accolta.

  • art. 147, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo relativo all’attività istruttoria per il riconoscimento delle gestioni autonome del servizio idrico integrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, costituisce mutatio libelli inammissibile la domanda che, rispetto all’originaria azione di annullamento, introduca una pretesa di facere diretta a ottenere un’utilità materiale distinta, imponendo al giudice un nuovo tema di indagine; non si tratta di una mera delimitazione o riduzione del petitum originario.
  • La domanda risarcitoria formulata per la prima volta in una memoria conclusionale non notificata alle controparti è inammissibile quando introduca una pretesa nuova rispetto all’originaria domanda di annullamento.
  • L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l’annullamento sia divenuto inutile per il ricorrente, non che questi abbia riconosciuto l’infondatezza della domanda demolitoria e vi abbia implicitamente rinunciato.
  • I requisiti previsti dall’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 per la prosecuzione autonoma delle gestioni esistenti devono sussistere cumulativamente; la carenza anche di uno solo di essi impedisce il riconoscimento della gestione autonoma.
  • L’antigiuridicità dell’azione amministrativa costituisce il presupposto oggettivo della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione; se il diniego della gestione autonoma è conforme ai presupposti normativi applicabili, manca tale requisito e la domanda risarcitoria deve essere respinta.
  • La mancata impugnazione di uno specifico capo della sentenza di primo grado determina la formazione del giudicato interno su quel capo, che non può essere rimesso in discussione in appello.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoAcque e demanio idricoAppello
RamiServizi pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.