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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28189/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei confronti di una cittadina argentina, ritenuta presente irregolarmente sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. L'interessata aveva dedotto di trovarsi in Italia da circa due anni, di avere una relazione stabile di convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e di essere in procinto di sposarlo, sostenendo che la situazione personale e familiare dovesse impedire o quantomeno incidere sulla misura espulsiva. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere il giudice di merito disposto la trattazione scritta dell'udienza in periodo emergenziale, impedendo di illustrare le ragioni del mancato matrimonio, asseritamente legato all'emergenza Covid-19; 2) violazione degli artt. 19 e 30, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, per avere il giudice escluso l'operatività delle cause ostative all'espulsione nonostante la dichiarata convivenza more uxorio e la volontà di contrarre matrimonio, invocando la tutela dell'unità familiare; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998, per mancata valutazione individualizzata, caso per caso, dei presupposti per il rimpatrio volontario e delle condizioni ostative desumibili dalla direttiva 2008/115/CE.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, accogliendo invece il secondo e dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, imponendo di valutare concretamente la dedotta convivenza stabile e i legami familiari in Italia alla luce dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e dei principi in tema di tutela della vita familiare. Il rigetto del primo motivo è stato fondato sull'assenza di una lesione effettiva del diritto di difesa nella scelta della trattazione scritta; l'accoglimento del secondo discende dall'omessa valutazione, da parte del giudice di pace, delle circostanze personali e familiari rilevanti ai fini dell'espulsione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020

    La procedura emergenziale di trattazione scritta è idonea a garantire il contraddittorio quando la legge consenta la decisione in forma scritta e non sia necessaria la discussione orale o in presenza.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    Consente l'espulsione dello straniero che si trattenga irregolarmente sul territorio dello Stato.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Le ipotesi di divieto di espulsione sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 30, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela della posizione familiare; il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Impone una valutazione caso per caso della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il paese d'origine; si applica anche a stranieri con legami familiari in Italia non formalmente ricongiunti.

  • art. 7 direttiva 2008/115/CE

    Richiede una valutazione individualizzata dei presupposti per il rimpatrio volontario prima dell'espulsione.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato come parametro della tutela della vita privata e familiare e del diritto all'unità familiare, privo di gerarchie tra vita privata e familiare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il giudice deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata dei legami familiari e sociali allegati, non potendo limitarsi a negare in astratto l'operatività delle cause ostative.
  • Le ipotesi di divieto di espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 hanno natura tassativa e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva alla convivenza more uxorio come tale.
  • Anche quando non ricorrano le condizioni per il divieto automatico di espulsione, la presenza in Italia di un nucleo familiare o di relazioni affettive stabili deve essere considerata ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, con valutazione caso per caso della loro effettività.
  • La tutela della vita familiare e del diritto all'unità familiare impone che, ai fini dell'espulsione, il giudice acquisisca e consideri tutte le informazioni necessarie sulla situazione personale dello straniero, inclusa l'integrazione sociale e la durata del soggiorno, ma con priorità alla concretezza dei vincoli familiari.
  • Nel periodo emergenziale, la trattazione scritta disposta secondo le norme processuali speciali non viola di per sé il contraddittorio, se la parte ha la possibilità di depositare note e documentazione e non sia prevista la discussione orale come necessaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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