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Sentenza

Sentenza n. 10616/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202410801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale recante diniego del cambiamento delle generalità e delibera di non proroga del programma di protezione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la delibera del 19 giugno 2024 della Commissione Centrale prevista dall’art. 10 del d.l. n. 8/1991, che aveva negato il richiesto cambiamento delle generalità sulla base dei rinnovati pareri sfavorevoli espressi dalle Autorità giudiziarie. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera del 4 dicembre 2023, indicata nel provvedimento come delibera di non proroga del programma di protezione. Il Ministero ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, sostenendo che il ricorrente aveva avuto conoscenza del provvedimento già l’8 novembre 2023, quando il Servizio Centrale di Protezione aveva tentato di notificarglielo e il ricorrente aveva rifiutato di riceverlo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso introduttivo, poiché, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la Commissione Centrale aveva riesaminato la posizione del ricorrente e aveva espresso parere favorevole al cambiamento delle generalità. Il sopravvenuto parere favorevole ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione originaria; la mancata esecuzione materiale del cambiamento è stata ritenuta riferibile a provvedimenti successivi e quindi irrilevante ai fini della decisione sul gravame principale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività: la conoscenza del provvedimento di non proroga risaliva all’8 novembre 2023, data del tentativo di notificazione rifiutato dal destinatario. Il rifiuto di ricevere la copia non impedisce il perfezionamento della notificazione, poiché, ai sensi dell’art. 138, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., la notificazione si considera effettuata in mani proprie. Poiché i motivi aggiunti sono stati notificati il 3 febbraio 2025, il termine per impugnare era già decorso. Le spese di lite sono state compensate, con obbligo del Ministero di restituire al ricorrente il contributo unificato relativo al ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 8/1991

    Individua la Commissione Centrale competente sulle misure oggetto del giudizio, tra cui il cambiamento delle generalità e il programma di protezione.

  • art. 138, comma 2, c.p.c.

    se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie

    Il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto non impedisce il perfezionamento della notificazione e non differisce la decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 138, comma 2, c.p.c.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa per la restituzione del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente ed emette un provvedimento favorevole che elimina l’interesse alla decisione sull’impugnazione originaria, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; eventuali questioni relative a provvedimenti successivi non incidono su tale esito.
  • Il rifiuto del destinatario di ricevere una notificazione effettuata in mani proprie non impedisce il perfezionamento della notificazione, se l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione; la notificazione si considera eseguita e da essa decorre il termine per impugnare.
  • Nel processo amministrativo, il richiamo alle norme del codice di procedura civile consente di applicare la disciplina dell’art. 138, comma 2, c.p.c. alla notificazione degli atti amministrativi impugnabili e alla decorrenza dei relativi termini di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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