Sentenza n. 330/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2911 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 454/2024 emessa e pubblicata in data 15 Novembre 2024 dal Tribunale di Asti, Sez. Lavoro, Dott.ssa Elisabetta Antoci all'esito del procedimento portante RG n. 570/2024, notificata in data 03 Febbraio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500,00. quanto al ricorso n. 2953 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 361/2023 emessa e pubblicata in data 19 settembre 2023 dal Tribunale di Cuneo, Sez. Lavoro, Dott. Michele Basta all'esito del procedimento portante RG n. 408/2023, notificata in data 16 aprile 2025, passata in giudicato, e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata tempestiva esecuzione di sentenze del giudice ordinario che ordinavano l'accredito di € 1.500,00 e € 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi per l'ottemperanza, rispettivamente, di una sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare € 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente, e di una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, anch'essa passata in giudicato, avente a oggetto l'accredito di € 1.000,00 sulla medesima Carta. Dopo la proposizione dei ricorsi, l'amministrazione ha eseguito integralmente quanto disposto dai titoli giudiziali. La parte ricorrente ha quindi dichiarato, nella memoria depositata per la camera di consiglio, l'intervenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha previamente riunito i due ricorsi, poiché proposti dallo stesso difensore e caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, precisando che la riunione era disposta per esigenze organizzative e di redazione, senza alterare i distinti meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni. Nel merito, preso atto dell'avvenuto adempimento dell'amministrazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'esecuzione dei titoli è avvenuta solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso è stata liquidata una somma complessiva di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato alle condizioni di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione dei titoli giudiziali ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione sull'esecuzione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario a causa del precedente inadempimento e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione.
- Ricorsi di ottemperanza con identità di difensore, motivazione e dispositivo possono essere riuniti per esigenze di economia e sollecita definizione, purché la riunione non alteri l'autonomia delle singole decisioni né il regime delle spese riferito a ciascun ricorso.
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