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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri recante diniego, con domanda cautelare di sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia che la controversia riguarda un diniego riferito alla posizione del ricorrente, in ragione del grado e del ruolo di comandante presso una Stazione Carabinieri, e alle esigenze organizzative e di servizio dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, che il provvedimento impugnato apparisse adeguatamente motivato. In particolare, il diniego è stato ritenuto giustificato dalle esigenze di servizio e dalle carenze di organico del reparto di appartenenza del ricorrente, avuto riguardo al suo grado e al ruolo di comandante. È stata quindi ravvisata la carenza del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego adottato dall'amministrazione militare può ritenersi adeguatamente motivato quando espone, in relazione al grado e al ruolo ricoperto dall'interessato, le esigenze di servizio e le carenze di organico del reparto di appartenenza.
  • La domanda cautelare deve essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando, a una valutazione sommaria, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato e coerente con esigenze organizzative e di servizio dell'amministrazione militare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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