Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16411/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione delle due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 1.910,58, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di due sentenze definitive e non impugnate, notificate al Ministero, con le quali era stato disposto il pagamento in suo favore, quale avvocato antistatario, di spese legali per complessivi € 1.910,58. Ha dedotto che l’Amministrazione non aveva integralmente adempiuto al giudicato; con atto del 2 ottobre 2026 ha inoltre rappresentato la cessazione parziale della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti delle somme ancora dovute, rilevando documentalmente il mancato pagamento integrale delle somme liquidate nei titoli giudiziali. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con incarico da svolgere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, senza compenso. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertato documentalmente che l’Amministrazione non ha integralmente corrisposto le somme dovute in forza di un titolo giudiziale definitivo, il giudice dichiara l’obbligo di completare il pagamento entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al perdurante inadempimento dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.