Ordinanza n. 9/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di immissione in possesso dell’11 novembre 2025, con cui il Comune di -OMISSIS- è stato immesso nel possesso dell'immobile sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, censito al catasto al -OMISSIS-, quale atto esecutivo illegittimo per carenza dei necessari e leciti presupposti procedimentali; - dell'atto di intimazione al rilascio del 30 luglio 2025, prot. -OMISSIS-, quale atto esecutivo illegittimo per carenza dei necessari e leciti presupposti procedimentali; nonché, per mero accertamento incidentale di illegittimità: del verbale di accertamento dell'inottemperanza del 19 aprile 2001, prot. n. -OMISSIS-, redatto dalla Polizia Municipale di -OMISSIS-, limitatamente ai profili di carenza del necessario atto formale di accertamento da parte dell'autorità competente; della determinazione n. -OMISSIS-, del Settore Urbanistica - Assetto del Territorio del Comune di -OMISSIS-, limitatamente ai profili inerenti alla mancata specificazione dell'area circostante acquisita in danno delle ricorrenti oltre quella di sedime del manufatto contestato abusivo, mai diversamente comunicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di immissione in possesso e intimazione al rilascio, quali atti esecutivi dell'acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, dell'area di sedime e di un'area circostante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale di immissione in possesso dell'11 novembre 2025 e l'intimazione al rilascio del 30 luglio 2025, deducendo l'illegittimità degli atti esecutivi per carenza dei necessari presupposti procedimentali. Hanno inoltre chiesto l'accertamento incidentale dell'illegittimità del verbale di accertamento dell'inottemperanza del 19 aprile 2001, per mancanza del necessario atto formale di accertamento da parte dell'autorità competente, e della determinazione comunale che aveva disposto l'acquisizione, per la mancata specificazione dell'area circostante acquisita oltre l'area di sedime del manufatto abusivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il ricorso presentasse profili di infondatezza, se non di inammissibilità, il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati erano meramente esecutivi della determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e di un'area circostante. Su tale determinazione si era già pronunciato negativamente il TAR Lazio con una precedente sentenza, circostanza ritenuta ostativa alla concessione della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistono i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari previste dal c. p. a.
La tutela cautelare è stata negata perché, alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appariva infondato o inammissibile.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è implicata dalla vicenda di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell'area di sedime e dell'area circostante, ma il testo non espone una specifica interpretazione normativa del giudice.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati può essere negata quando, alla cognizione sommaria propria della fase, il ricorso appaia infondato o inammissibile.
- Quando gli atti impugnati hanno natura meramente esecutiva di un precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale già contestato giudizialmente e oggetto di pronuncia sfavorevole, tale circostanza può escludere la concessione della tutela cautelare contro gli atti esecutivi, salva la verifica definitiva dell'ammissibilità e del merito.
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