Cassazione Civile, Ordinanza n. 21179/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IVA e altri tributi relativi agli anni 2008-2010 nei confronti di due ex soci di una società di persone estinta per cancellazione volontaria, nonché ulteriori avvisi per IRPEF da reddito di partecipazione. La pretesa derivava da una verifica della Guardia di finanza svolta sulla società, conclusa con processo verbale che evidenziava l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. I contribuenti avevano contestato, tra l'altro, che non potesse esercitarsi pretesa tributaria verso una società ormai estinta e che, comunque, i soci rispondessero solo nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo nulla la pretesa perché la società, essendo estinta, era inesistente e non vi sarebbe stata successione. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2312, 2313, 2318 e 2324 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere nulla la notifica/accertamento indirizzato alla società estinta e ai soci, poiché l'estinzione della società di persone non esclude il fenomeno successorio in capo ai soci; inoltre gli avvisi per redditi di partecipazione notificati ai soci sarebbero pienamente legittimi.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR della Basilicata e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi esposti in motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la tesi dell'Ufficio secondo cui, dopo l'estinzione della società di persone, l'atto impositivo può essere validamente notificato almeno ad uno dei soci; nel caso concreto la notifica era avvenuta ad entrambi i soci. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'avviso ai soci per redditi imputati per trasparenza non è nullo in via derivata per l'invalidità della notifica alla società estinta, essendosi realizzato un fenomeno successorio sulle obbligazioni sociali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 2312 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione della società di persone e conseguenze sui rapporti pendenti
art. 2313 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di società di persone e responsabilità dei soci
art. 2318 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza e rapporti della società di persone
art. 2324 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per i debiti sociali
art. 110 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione sul soggetto destinatario dell'atto e sul preteso difetto di successione
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica per affermare che, dopo l'estinzione della società, l'atto può essere notificato ad uno dei successori per renderlo edotto della pretesa tributaria
Massime di principio
- Nelle società di persone estinte per cancellazione, la notifica dell'atto impositivo emesso nei confronti della società può validamente essere effettuata anche ad uno dei soci, in analogia con la disciplina della notifica agli eredi del debitore defunto.
- L'estinzione della società di persone non impedisce il trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali, configurandosi un fenomeno successorio rispetto ai debiti tributari dell'ente.
- L'avviso di accertamento notificato ai soci per redditi imputati per trasparenza non è nullo per derivazione solo perché il precedente avviso indirizzato alla società sia stato notificato dopo l'estinzione dell'ente, quando i soci abbiano comunque avuto legale conoscenza dell'atto societario.
- Quando l'avviso relativo alla società estinta è stato notificato a entrambi i soci, viene comunque soddisfatta la finalità della disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale.
- Non è richiesta la rinnovazione o l'allegazione di atti già legalmente conosciuti dal contribuente, se tale conoscenza risulta incontestata.
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