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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43343/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), sostenendo: 1) assenza di lesione del diritto di proprietà perché la persona offesa aveva manifestato la volontà di acquistare il mezzo per consentirgli l'attività lavorativa; 2) inattendibilità della teste Enrica Saino per contraddizioni; 3) applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), posto che l'imputato avrebbe contribuito al pagamento del furgone e lo utilizzava per lavoro; 4) assenza dei presupposti per ritenere il pericolo di reiterazione e quindi censura della mancata concessione della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi che adducevano incongruenze probatorie e l'inattendibilità della persona offesa costituiscano questioni di fatto riservate al giudice di merito e non suscettibili di revisione in sede di legittimità, osservando che le due sentenze di merito hanno fornito motivazioni logiche e riscontri documentali. Il quarto motivo (tenuità) è stato ritenuto generico e inidoneo a scalfire la valutazione della Corte d'appello, che aveva escluso la tenuità in ragione dell'estensione temporale e dell'intensità del dolo. Anche la censura sulla sospensione condizionale è stata considerata aspecifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che configura il reato di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di più testi, nonché della documentazione, con corretta qualificazione della condotta da parte dei giudici di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la durata e l'intensità della condotta escludevano la tenuità, essendo necessaria una valutazione complessiva e dettagliata ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno e del pericolo); richiamata come parametro che richiede valutazione complessiva e non meramente formale.

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso in relazione all'attendibilità del teste; la Corte ha osservato che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamate in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale e al procedimento trattato con contraddittorio scritto; indicano la procedura adottata in questa sede.

Massime di principio

  • Le questioni di fatto (credibilità dei testimoni, valutazione complessiva delle prove, qualificazione fattuale della condotta) sono di competenza esclusiva del giudice di merito: la Corte di cassazione non rivede la valutazione probatoria a meno che non emerga una manifesta contraddizione o illogicità della motivazione.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è necessario proporre in sede di gravame e di legittimità argomentazioni puntuali e documentate che dimostrino, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., la particolare tenuità complessiva del fatto (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno e del pericolo). Affermazioni generiche o mere circostanze favorevoli difficilmente sono sufficienti.
  • La censura sull'attendibilità di un teste deve indicare specifiche palesi contraddizioni o elementi di incoerenza nella motivazione del giudice di merito per poter essere presa in considerazione dalla Cassazione.
  • La decisione negativa sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) si basa su una valutazione prognostica di recidiva effettuata dal giudice di merito; per contestarla occorre dimostrare errori specifici nella valutazione prognostica, non semplici dissensi.
  • Chi impugna deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: ripetere le stesse censure già rigettate in appello, senza affrontare la motivazione, rende il ricorso inammissibile o infondato.

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