Sentenza n. 1619/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. n. 188 del 17.6.2025 avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche II “protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 28 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB756148, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione; B. del verbale n. 4 della seduta riservata del 19.11.2024, reso noto a seguito dell’emanazione del provvedimento sub A), nella parte in cui, relativamente al lotto 28, l’offerta della ricorrente è stata considerata non conforme ai requisiti minimi partecipativi richiesti dalla lex specialis; C. se ed in quanto lesivi di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 56, escludono la ricorrente e non procedono alla valutazione della relativa offerta; D. se ed in quanto lesiva della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte in cui è riferita al lotto 56; E. se ed in quanto lesivo, il capitolato tecnico nella parte in cui, in discordanza con il disciplinare di gara, non contempla l’applicabilità del c.d. principio di equivalenza; F. se ed in quanto lesivo, dell’“Allegato B1 – Caratteristiche minime” alla lex specialis nella parte in cui è riferita al lotto 28; G. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in Questa Sede denunciati. E per la condanna: - all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nella riammissione in gara della ricorrente e collocazione in posizione utile ai fini della sottoscrizione dell’A.Q. o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario. E per la declaratoria: - di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Device & Tech S.r.l. il 3/10/2025: per l’annullamento: - della Relazione So.Re.Sa. S.p.A. resa sul Lotto 28 della procedura di gara recante C.I.G. n. B1AB756148 e recante la conferma, previa rinnovata istruttoria ed integrazione della motivazione, delle determinazioni assunte sul medesimo lotto di esclusione della ricorrente, conosciuta nell’esistenza e nel contenuto in data 01.09.25 a seguito di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 28 di una procedura aperta per la fornitura di protesi ortopediche, nella parte in cui ha escluso l’offerta della ricorrente per mancata conformità del prodotto ai requisiti minimi della lex specialis; nonché relazione dell’amministrazione depositata in giudizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l’esclusione dal lotto 28, sostenendo che il sostituto osseo offerto, costituito da fosfato di calcio osteoconduttivo, fosse funzionalmente equivalente o superiore al prodotto richiesto dalla lex specialis, costituito da solfato di calcio. Deduceva l’erronea e formalistica applicazione del principio di equivalenza, l’interpretazione meramente componentistica delle caratteristiche del prodotto e il travisamento della documentazione tecnica e della perizia prodotta. Contestava inoltre gli atti relativi al lotto 56, il capitolato tecnico e l’Allegato B1, nonché, con motivi aggiunti, la relazione depositata da So.Re.Sa., ritenuta integrazione postuma della motivazione dell’esclusione. Domandava l’annullamento degli atti, la riammissione in gara e la collocazione in posizione utile, il risarcimento per equivalente in via subordinata e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, condividendo integralmente le ragioni già espresse dal TAR Molise nella sentenza n. 331/2025, relativa alla medesima determinazione di So.Re.Sa. e allo stesso prodotto offerto in un lotto diverso. Il Collegio ha ritenuto decisiva la mancata dimostrazione, da parte della concorrente in sede di gara, dell’effettiva e rigorosa equivalenza funzionale tra il fosfato di calcio offerto e il solfato di calcio richiesto. La documentazione allegata alla dichiarazione di equivalenza è stata giudicata insufficiente, non consentendo di verificare né l’utilizzabilità del prodotto su siti infetti, espressamente richiesta dalla lex specialis, né una tempistica di riassorbimento corrispondente a quella del prodotto prescritto; i dati prodotti evidenziavano anzi una maggiore tempistica di riassorbimento. Tale carenza probatoria è stata ritenuta assorbente e idonea a legittimare l’esclusione, senza necessità di esaminare le ulteriori censure. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una relazione ricognitiva ed esplicativa, priva di autonoma consistenza provvedimentale ed effetti dispositivi, quindi non lesiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori, per un terzo ciascuno in favore della stazione appaltante e delle due controinteressate.
Norme richiamate
Principio di equivalenza nella disciplina dei contratti pubblici
L’equivalenza funzionale del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche richieste deve essere dimostrata rigorosamente dal concorrente in sede di gara; la mera diversità compositiva non è di per sé decisiva, ma l’equivalenza non può ritenersi provata quando la documentazione non dimostri il soddisfacimento delle caratteristiche funzionali essenziali richieste dalla lex specialis.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto sono state proposte dalla ricorrente, ma non risultano esaminate autonomamente in ragione del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il concorrente che offre un prodotto diverso da quello descritto dalla lex specialis deve dimostrare in modo rigoroso, già in sede di gara, l’equivalenza funzionale rispetto alle caratteristiche richieste; la dichiarazione generica di equivalenza o documentazione tecnica insufficiente non impediscono l’esclusione.
- La verifica dell’equivalenza funzionale deve riguardare tutte le caratteristiche essenziali richieste dalla lex specialis, comprese le modalità di utilizzazione e i tempi di funzionamento o riassorbimento del prodotto, quando siano espressamente previsti.
- La mancata prova dell’equivalenza funzionale costituisce ragione autonomamente sufficiente a legittimare l’esclusione dell’offerta e consente al giudice di ritenere assorbite le ulteriori censure rivolte contro il medesimo provvedimento.
- Una relazione dell’amministrazione depositata nel giudizio, avente natura meramente ricognitiva ed esplicativa e priva di effetti dispositivi autonomi, non costituisce un provvedimento lesivo autonomamente impugnabile; i motivi aggiunti proposti contro tale atto sono inammissibili.
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