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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima), 8 maggio 2023, n. 268, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale del 30 settembre 2022 con cui il Comune di Bernalda aveva riscontrato l’istanza di vigilanza edilizia relativa alla realizzazione di una piscina, di un locale tecnico e di una pedana/solarium sul fondo confinante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro la nota comunale. Deduceva l’erronea qualificazione delle opere come pertinenziali, l’erronea esclusione della necessità del permesso di costruire, l’erroneo riconoscimento della conformità urbanistica e paesaggistica degli interventi, l’erronea applicazione del termine di autotutela previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nonché il rigetto delle censure relative allo strumento urbanistico e l’attribuzione di rilievo alla sola relazione tecnica dei controinteressati. Riproponeva inoltre i motivi non esaminati in primo grado, concernenti il difetto di istruttoria e motivazione della nota comunale e la violazione della disciplina sulla vigilanza urbanistico-edilizia e sui poteri sanzionatori. I controinteressati proponevano appello incidentale subordinato, sostenendo che anche l’eventuale non veridicità delle dichiarazioni di conformità urbanistica non avrebbe consentito di superare il termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando la nota comunale. Ha ritenuto che la qualificazione delle opere dovesse essere compiuta considerando unitariamente il risultato complessivo dell’attività edilizia e il suo impatto sul territorio, senza attribuire rilievo decisivo alla pluralità dei titoli utilizzati per singole opere. La piscina, realizzata in muratura, di dimensioni non trascurabili, poggiante su una piastra di calcestruzzo armato e dotata di opere di fondazione e di un locale tecnico, non è stata qualificata come manufatto leggero o pertinenza urbanistica, ma come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Il limite del 20% del volume dell’edificio principale previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001 è stato ritenuto riferibile ai soli interventi pertinenziali e quindi non applicabile. L’utilizzo frazionato di sei SCIA e CILA per un intervento unitariamente qualificabile come nuova costruzione ha sottratto all’amministrazione la necessaria visione d’insieme e non può produrre affidamento o consolidamento degli effetti dei titoli dichiarativi, radicalmente inidonei a legittimare l’intervento. Le opere realizzate devono pertanto essere considerate abusive e l’amministrazione era tenuta a esercitare i poteri di vigilanza edilizia ex art. 27 d.P.R. 380/2001. Tale intervento non è soggetto ai limiti temporali dell’autotutela decisoria, poiché non riguarda l’annullamento o la revoca di un titolo edilizio efficace, ma la repressione di opere realizzate sostanzialmente sine titulo. È stato respinto l’appello incidentale, perché la questione delle false rappresentazioni era inconferente: l’inoperatività di SCIA e CILA derivava dal difetto originario dei presupposti oggettivi dello strumento dichiarativo, non dalla falsità delle dichiarazioni. Gli ulteriori motivi sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica sono stati assorbiti, così come quelli riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., per mancanza di ulteriore utilità concreta. Le spese del doppio grado sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il potere comunale di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi deve essere esercitato nei confronti di opere realizzate sine titulo; l’esercizio di tale potere non è soggetto ai limiti temporali propri dell’autotutela decisoria.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    del 20% del volume dell’edificio principale

    Il limite volumetrico rileva per la qualificazione degli interventi pertinenziali come nuova costruzione, ma non è applicabile quando l’opera, per le sue caratteristiche concrete, non è qualificabile come pertinenza urbanistica.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il termine previsto per l’autotutela decisoria non limita il potere di vigilanza e repressione di opere abusive quando il titolo dichiarativo utilizzato è radicalmente inidoneo a legittimare l’intervento.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi non esaminati in primo grado possono essere riproposti in appello, ma possono essere assorbiti quando dal loro eventuale accoglimento non deriverebbe un’ulteriore utilità concreta.

Massime di principio

  • La qualificazione urbanistico-edilizia di un intervento deve essere effettuata considerando unitariamente il risultato complessivo dell’attività edificatoria e il suo impatto sul territorio, indipendentemente dalla pluralità dei titoli edilizi utilizzati per singole opere.
  • Una piscina stabile, realizzata in muratura con opere di fondazione, materiali durevoli, dimensioni non trascurabili e annesso locale tecnico, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non può essere qualificata come manufatto leggero o pertinenza urbanistica sulla base del solo rapporto volumetrico con l’edificio principale.
  • Il frazionamento di un intervento unitariamente qualificabile come nuova costruzione in una sequenza di SCIA e CILA non consente di eludere il regime del permesso di costruire; i titoli dichiarativi sono radicalmente inidonei a legittimare l’opera e non producono affidamento o consolidamento dei relativi effetti.
  • Quando SCIA o CILA siano utilizzate per un intervento che richiede il permesso di costruire, l’opera realizzata deve essere considerata abusiva e il Comune può e deve esercitare in ogni momento i poteri di vigilanza e repressione ex art. 27 d.P.R. 380/2001, senza essere vincolato dai termini dell’autotutela decisoria.
  • L’inoperatività di un titolo dichiarativo radicalmente inidoneo a legittimare l’intervento non richiede l’accertamento di false rappresentazioni dei fatti: il problema riguarda il difetto originario dei presupposti oggettivi del modello procedimentale utilizzato, non l’annullamento in autotutela di un atto efficace.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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