Sentenza n. 982/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del dirigente dell’Area dipartimentale acquisti e logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025, comunicata via pec il 7 gennaio 2026, con cui l’Amministrazione ha aggiudicato il Lotto 1 della procedura di gara per l’acquisizione in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica immunometria e farmacotossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno, occorrenti all’AST Ancona, al R.T.I. costituendo formato tra Abbott S.r.l. - Belli S.r.l. - DiaSorin Italia S.p.A.; - dei verbali concernenti le operazioni di gara e della lex specialis, ivi inclusi i chiarimenti, nelle parti di cui in esposizione; - nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra indicati; e per la condanna dell’AST Ancona al risarcimento del danno in forma specifica in favore di Roche Diagnostics S.p.A., previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e susseguente subentro di Roche nel medesimo o, in via di subordine, per equivalente economico; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Abbott S.r.l. in data 23 marzo 2026: - dei medesimi atti impugnati da Roche mediante il ricorso principale e in particolare, tra gli altri, della determina di aggiudicazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025, comunicata via PEC il 7 gennaio 2026, di tutti i verbali di gara e della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. in data 7 aprile 2026: - dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, sotto distinti ed ulteriori profili; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l. in data 10 aprile 2026: - dei provvedimenti già gravati con il ricorso incidentale, sotto distinti ed ulteriori profili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta per l'acquisizione in service di apparecchiature pre-post analitiche, sistemi di automazione e materiali diagnostici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 80,34 punti rispetto agli 89,47 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione chiedendo l'esclusione dell'offerta del RTI aggiudicatario e, in subordine, il risarcimento per equivalente. I primi motivi riguardavano asserite carenze dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria: mancata produzione di alcune IFU; offerta di quattro anziché dodici stampanti; mancata indicazione della soluzione salina necessaria per gli indici di interferenza; utilizzo di controlli di qualità di terza parte non validati per la strumentazione offerta; carenza documentale. Ulteriori motivi contestavano la lex specialis e i punteggi attribuiti dalla Commissione per diversi criteri tecnici, sostenendo che, eliminando i criteri o riconoscendo l'equivalenza delle soluzioni offerte dalla ricorrente, essa avrebbe superato l'aggiudicataria. Con motivi aggiunti, proposti dopo l'ostensione integrale delle offerte, la ricorrente ha contestato l'assenza di strumenti di backup nella fase transitoria, la gestione dei reflui, la collocazione degli impianti di trattamento dell'aria, la quantità di reagenti e materiali offerti, la mancata indicazione dei costi di consolidamento dei solai e l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio relativo al test della Troponina I HS. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la partecipazione dell'impresa ricorrente sotto vari profili tecnici, e successivi motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale infondatezza dello stesso avrebbe fatto venir meno l'interesse dell'aggiudicataria all'esame del ricorso incidentale. Il ricorso principale è stato respinto. Quanto alle carenze documentali, il Collegio ha ritenuto che l'assenza di alcune IFU non integrasse una carenza sostanziale impeditiva della valutazione dell'offerta, poiché le informazioni necessarie risultavano da altra documentazione prodotta; la disciplina di gara sanzionava soltanto le carenze sostanziali o l'offerta di prodotti privi delle caratteristiche minime essenziali. Le quattro stampanti di rete sono state ritenute equivalenti alle dodici postazioni richieste, poiché accessibili da tutte le postazioni dei quattro presidi e idonee a garantire il risultato richiesto. La soluzione salina, quale materiale accessorio necessario al funzionamento, è stata ritenuta compresa nell'obbligo contrattuale dell'aggiudicatario, anche se non espressamente indicata nell'offerta. Il controllo di qualità offerto per il test dell'etanolo risultava invece documentato come utilizzabile con analizzatori e reagenti Alinity. Il motivo sulla carenza documentale è stato dichiarato privo di interesse. Le censure sui punteggi e sui criteri tecnici sono state respinte perché dirette a sostituire la valutazione della ricorrente a quella della Commissione, senza dimostrare manifesta illogicità, travisamento o abnormità. Il principio di equivalenza non poteva essere utilizzato per ottenere un diverso apprezzamento dei punteggi, anziché per dimostrare la conformità a requisiti minimi. I singoli criteri contestati sono stati ritenuti coerenti e adeguatamente motivati. I motivi aggiunti sono stati anch'essi respinti: la lex specialis non imponeva nella fase transitoria gli stessi requisiti minimi previsti per la fase a regime, purché fosse garantita la continuità operativa; la disciplina ammetteva soluzioni transitorie per il trattamento dei reflui; le contestazioni sugli impianti di climatizzazione riguardavano una progettazione ancora a livello di fattibilità, destinata a essere approfondita nella progettazione esecutiva; le censure sui quantitativi di reagenti e sui costi di consolidamento dei solai sono state dichiarate tardive perché fondate su documenti già disponibili prima della proposizione del ricorso introduttivo e, comunque, infondate nel merito; il punteggio sulla Troponina I HS è stato ritenuto corretto, poiché la documentazione attestava l'utilizzabilità dei medesimi reagenti e rapporti campione/reagente sulle piattaforme Architect i e Alinity i. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate per la complessità dell'appalto e della controversia.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della forma semplificata della motivazione della sentenza.
art. 77 d.lgs. 36/2023
La consultazione preliminare di mercato è stata considerata nel ricostruire la complessità dell'appalto e la genesi della disciplina di gara.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Il principio di equivalenza è stato richiamato quale criterio per valutare la conformità delle offerte alle caratteristiche minime, senza consentire una sostituzione del giudizio tecnico della Commissione.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Richiamato insieme all'art. 79 d.lgs. 36/2023 in materia di equivalenza delle caratteristiche tecniche.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al separato giudizio di accesso agli atti di gara.
art. 116 c.p.a.
Richiamato in relazione al separato giudizio per l'ostensione dell'offerta dell'aggiudicataria.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia è stato valorizzato quale criterio interpretativo volto a riconoscere l'autonomia valutativa dell'amministrazione, funzionalizzata al miglior risultato.
art. 1, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il "principio del risultato" costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.
Il principio del risultato impone di privilegiare il conseguimento sostanziale dell'obiettivo della gara rispetto a una lettura meramente formalistica, quando non siano compromesse la par condicio o le caratteristiche essenziali dell'offerta.
art. 10, comma 7, schema di contratto
Sono a carico del Fornitore [...] tutti gli oneri [...] relativi [...] ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse [...] ivi [...] ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista.
La clausola contrattuale, integrante la lex specialis, pone a carico dell'aggiudicatario i materiali accessori e gli oneri necessari alla completa esecuzione della fornitura, anche se non espressamente indicati nell'offerta.
art. 15 del disciplinare di gara
L'esclusione è prevista per la carenza sostanziale della documentazione tecnica, tale da impedire la valutazione dell'offerta, o per l'offerta di prodotti privi delle caratteristiche minime essenziali; non ogni omissione documentale comporta esclusione.
art. 3.3 del capitolato tecnico
La prescrizione sulle dodici postazioni complete è stata interpretata in senso funzionale, ammettendo stampanti di rete condivise quando garantiscano le prestazioni minime richieste.
art. 2 del capitolato tecnico
La disciplina della fase transitoria richiede la continuità operativa, ma non impone necessariamente il rispetto, già in tale fase, di tutti i requisiti minimi previsti per la configurazione definitiva.
artt. 2.2 e 3.1 del capitolato tecnico
I requisiti relativi alla dotazione dei laboratori e agli analizzatori principali sono stati riferiti alla fase a regime, non automaticamente alla fase transitoria.
art. 4 del capitolato tecnico
La gestione del transitorio deve essere articolata nel piano di transizione e coordinata con l'amministrazione secondo la sequenza temporale prevista dalla lex specialis.
Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)
È stato utilizzato per valutare la natura di software medico del middleware e la rilevanza della marcatura CE/IVD quale caratteristica tecnica premiale richiesta dalla gara.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, l'esclusione per carenza documentale opera soltanto quando l'omissione sia sostanziale e impedisca la valutazione dell'offerta oppure riguardi la mancanza di caratteristiche minime essenziali; non ogni irregolarità formale determina l'esclusione, in coerenza con i principi di tassatività, favor partecipationis e risultato.
- Il principio di equivalenza consente di ammettere una soluzione tecnica diversa da quella descritta nella lex specialis quando essa garantisca le medesime prestazioni minime essenziali; non può invece essere impiegato per ottenere dal giudice una diversa attribuzione di punteggi o per sostituire il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione.
- La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o palese inattendibilità; la mera non condivisibilità della valutazione o la prospettazione di una lettura alternativa non sono sufficienti.
- Quando la lex specialis impone all'aggiudicatario di sostenere tutti gli oneri e i materiali necessari alla completa esecuzione della prestazione, la mancata indicazione espressa di un consumabile o di un'opera accessoria non comporta automaticamente l'esclusione se l'obbligo di fornitura o di esecuzione è già desumibile dalla disciplina di gara e dal contratto.
- Nella fase transitoria di un appalto complesso, i requisiti minimi previsti per la configurazione definitiva non si applicano automaticamente, salvo espressa previsione; è sufficiente che l'offerta individui una soluzione concretamente idonea a garantire la continuità operativa durante i lavori e fino all'avvio della configurazione a regime.
- Nel rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente quando il suo rigetto rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale dell'aggiudicatario, il quale non necessita più di ottenere l'esclusione del ricorrente principale.
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