Cassazione Penale, Sentenza n. 40000/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino affinché proceda a un unico e corretto giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti per rideterminare la pena. Ha dichiarato irrevocabile la affermazione di responsabilità per i reati già accertati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 63 e 69 cod. pen. lamentando che la Corte d'Appello non abbia correttamente operato la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche. In particolare, pur avendo riconosciuto in primo grado l'attenuante speciale (art. 648, comma secondo) e le attenuanti generiche (queste ultime in equivalenza con la recidiva contestata), la Corte d'appello avrebbe separato i due momenti del bilanciamento: ha ritenuto operante il divieto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. impedendo la diminuzione e poi ha confrontato le attenuanti generiche con la recidiva già considerata, senza un unico giudizio comparativo complessivo.
Norme richiamate
art. 63 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti (speciali e generiche). La Corte ha richiamato la necessità di valutare le attenuanti nel giudizio di determinazione della pena.
art. 69 cod. pen.
Stabilisce il confronto (giudizio di comparazione) tra circostanze aggravanti e attenuanti per la determinazione della pena. La Cassazione ha sottolineato che il confronto deve essere complessivo e unitario: non è consentito operare una diminuzione solo in virtù della prevalenza di un'attenuante speciale e poi effettuare separatamente un confronto tra attenuanti generiche e la recidiva già 'sub valente'.
art. 648, comma secondo cod. pen.
Riferito al riconoscimento dell'attenuante speciale applicata in primo grado. La sentenza richiama che tale attenuante concorre nella valutazione complessiva del disvalore dell'azione.
art. 474 cod. pen.
Reato per il quale la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione; citato nel dispositivo originario ma non decisivo rispetto al motivo del ricorso sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. va compiuto in modo unitario e complessivo: attenuanti speciali, attenuanti generiche e aggravanti (inclusa la recidiva) devono essere valutate insieme per determinare il disvalore complessivo e la pena.
- Non è corretto operare una riduzione della pena basata sulla prevalenza di un'attenuante speciale e poi, separatamente, confrontare le attenuanti generiche con la recidiva già considerata; ciò comporta errore di diritto e motivo di annullamento per il trattamento sanzionatorio.
- Se la determinazione della pena è viziata per mancato o scorretto bilanciamento tra circostanze, la Corte di Cassazione può annullare solo la parte sanzionatoria e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla pena, lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità se non impugnata.
- La posizione processuale del ricorrente può beneficiare se il giudice di merito non esplicita un unico giudizio comparativo; il rimedio è la rideterminazione della pena ad opera del giudice di rinvio secondo i criteri di valutazione complessiva.
- Chi intende contestare la responsabilità deve impugnare espressamente quella statuizione: la mancata impugnazione rende irrevocabile la condanna sul punto.
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