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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42161/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Foggia che aveva applicato il divieto di dimora a Rotolo per i reati ex artt. 110, 48 e 479 c.p. Il Procuratore contestava la riqualificazione operata dal Tribunale del fatto da falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) a falsità in atto autorizzatorio/atto amministrativo (art. 480 c.p.), sostenendo che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre richiede valutazioni tecnico-discrezionali (idoneità di locali, mezzi, personale, assenza di conflitti di interesse, adeguatezza della formazione del responsabile) e che pertanto la falsità dell'atto doveva rientrare nell'ambito dell'art. 479 c.p.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato la corretta qualificazione dell'atto come autorizzazione amministrativa vincolata (art. 480 c.p.) e non come atto pubblico rilevante ai fini dell'art. 479 c.p. La Corte ha richiamato il criterio distintivo fondato sugli effetti prodotti dall'atto: l'autorizzazione funge da attestazione di verità che rimuove limiti all'esercizio di un'attività privata e non produce effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche pubblicistiche. La verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale (legge reg. Puglia n. 34/2008, art. 15) è prevalentemente oggettiva e priva di significativo margine discrezionale; i poteri di vigilanza e controllo dell'amministrazione non trasformano la natura vincolata dell'atto. Per tale motivo la riqualificazione in senso meno grave (art. 480 c.p.) è corretta e, conseguentemente, ricorrono le condizioni per ritenere insussistenti i presupposti per la misura cautelare (art. 280 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza lo menziona come titolo di imputazione ma la questione principale riguarda la qualificazione dell'atto falso

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione relativa al concorso nelle condotte; non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sulla falsità di atti pubblici; la Corte chiarisce che si applica agli atti che producono effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche pubblicistiche. Nel caso di autorizzazioni vincolate che attestano la presenza di requisiti oggettivi, non si è nel campo di applicazione di questa fattispecie

  • art. 480 cod. pen.

    Norma sulla falsità in atti amministrativi o attestazioni di verità rese da pubblici ufficiali; la Corte ritiene applicabile questa fattispecie all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre, trattandosi di atto che attesta il possesso di requisiti oggettivi e rimuove limiti all'esercizio di un'attività privata

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma che impone la verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari in caso di riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in art. 480 comporti l'insussistenza delle condizioni per la misura applicata

  • legge reg. Puglia n. 34 del 2008

    art. 15, legge reg. Puglia n. 34/2008

    Normativa regionale che disciplina l'autorizzazione all'attività funebre; la Corte la interpreta come fonte che fissa requisiti oggettivi la cui verifica è vincolata e che impone il rilascio dell'autorizzazione una volta accertati i requisiti, confermando la natura vincolata dell'atto

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo ha la funzione di rimuovere limiti normativi per l'esercizio di un'attività privata e la sua emissione dipende dalla mera verifica di requisiti oggettivi, va qualificato come autorizzazione vincolata: la falsità rileva come art. 480 c.p. e non come art. 479 c.p.
  • La distinzione tra atto pubblico (art. 479 c.p.) e autorizzazione/attestazione (art. 480 c.p.) si basa sugli effetti prodotti dall'atto (effetti costitutivi/traslativi/modificativi/estintivi di situazioni giuridiche pubblicistiche) e non solo sulla denominazione formale dell'atto.
  • Poteri di controllo, vigilanza o ispezione attribuiti all'amministrazione non sono di per sé indice di discrezionalità decisoria: se i controlli mirano esclusivamente a verificare requisiti oggettivi, la natura vincolata dell'atto permane.
  • La riqualificazione del fatto in sede di riesame o giudiziale può incidere sulla sussistenza delle condizioni per misure cautelari; occorre valutare ex art. 280 c.p.p. se la nuova qualificazione esclude i presupposti della misura.
  • In fase istruttoria e difensiva, è fondamentale esaminare la normativa settoriale che definisce i requisiti per l'autorizzazione e accertare se lascia margini di discrezionalità al soggetto pubblico: maggiore oggettività dei requisiti avvalora l'applicazione dell'art. 480 c.p.

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