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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, n. 376/2024, pubblicata il 20/06/2024.

Giustizia amministrativa202501140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, n. 376/2024, quanto alle spese legali liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, n. 376/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, con riferimento alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 luglio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva e passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione del Ministero, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione obbligata non adempia alle statuizioni definitive, comprese quelle relative alla condanna al pagamento delle spese legali.
  • L'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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