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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09886/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della trattenuta operata dalla cassa professionale, per il periodo 2009-2013, a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia già in godimento del de cuius e, successivamente, sulla pensione di reversibilità spettante alla vedova. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto indebita la trattenuta e hanno condannato la cassa alla restituzione delle somme prelevate. In cassazione la cassa ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione delle norme che attribuiscono autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati e consentono interventi sul regime pensionistico nel rispetto del pro rata, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse un mezzo legittimo per assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo e fosse coperto dalla successiva normativa di salvaguardia. Ha inoltre invocato la giurisprudenza costituzionale e il principio di ragionevolezza, affermando che il prelievo non avrebbe avuto natura tributaria e potesse essere imposto in via regolamentare. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la trattenuta. Secondo la Corte, l'autonomia delle casse privatizzate incontra il limite del numerus clausus dei provvedimenti consentiti dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, che non comprende l'introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate. Tale prelievo non costituisce variazione di aliquote, né riparametrazione di coefficienti, né altro criterio di determinazione della pensione, ed è incompatibile con il principio del pro rata e con l'affidamento del pensionato nella consistenza del trattamento maturato. La salvaguardia degli atti pregressi prevista dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e l'interpretazione dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 non consentono di sanare atti contra legem, né di estendere la legittimazione a un prelievo straordinario e temporalmente limitato. Inoltre, la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost., che nel caso difettava. La cassa è stata quindi condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato come base dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, ma interpretato come soggetto a limiti di contenuto e di legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    Fonte regolamentare che introduceva il contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo perché non ricompreso nei poteri attribuiti all'ente.

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    Consente solo variazione di aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento o altri criteri di determinazione della pensione, nel rispetto del pro rata; non include la trattenuta di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Non sana indiscriminatamente gli atti delle casse professionali; salva solo gli atti adottati nel rispetto della legge, non quelli contra legem.

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Invocato dalla ricorrente come conferma della legittimità del prelievo, ma non ritenuto decisivo per attribuire un potere regolamentare inesistente.

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    La norma non comprende il contributo di solidarietà, perché finalizzata a misure idonee ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non a prelievi straordinari e temporanei su pensioni già erogate.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza non legittima, in assenza di base legale, la riduzione unilaterale di trattamenti pensionistici già maturati.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia delle casse e dell'equilibrio previdenziale, ma non idoneo a giustificare il prelievo contestato.

  • art. 23 Cost.

    La prestazione patrimoniale imposta richiede una chiara base di legge; l'autonomia regolamentare dell'ente non può sostituire la riserva di legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Usato per la dichiarazione di antistatario ai fini della distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere sul regime pensionistico solo entro i poteri espressamente attribuiti dalla legge: le facoltà di variazione di aliquote, coefficienti o altri criteri di calcolo non consentono di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
  • Il principio del pro rata tutela le anzianità già maturate e impedisce interventi regolamentari che riducano unilateralmente il trattamento pensionistico in godimento, lesivi anche dell'affidamento del beneficiario.
  • Le norme di salvezza degli atti delle casse professionali non convalidano atti illegittimi o contrari alla legge; la conservazione degli effetti opera solo per provvedimenti adottati legittimamente.
  • Un prelievo che incide su una pensione già riconosciuta costituisce prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.; l'autonomia dell'ente non può colmare il difetto di legge.
  • La finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo non basta a legittimare misure straordinarie e temporanee che riducano trattamenti previdenziali già in essere, se la legge non le prevede espressamente.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiBancario e finanziario
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