Ordinanza n. 735/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103, co.1 D.L. 34/2020, per i settori di cui al comma 3 del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) inviata il 28/07/2020-ID P-NA/L/N/2020/114286, emesso dalla Prefettura di Napoli il 03/10/2024, ma regolarmente notificato solo in data 14/10/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso e consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, relativa al lavoro domestico e all'assistenza alla persona
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di emersione presentata nel 2020, deducendo, tra l'altro, la tardività del ricorso non apparente, poiché il provvedimento sarebbe stato notificato soltanto in data 14 ottobre 2025 presso il domicilio fisico indicato nell'atto, nonché vizi connessi all'anomala durata del procedimento e alla sua successiva scansione procedimentale. Ha inoltre sostenuto di possedere i requisiti reddituali richiesti e che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il reddito complessivo del nucleo familiare del datore di lavoro, comprensivo dei redditi dichiarati dalla coniuge. È stata altresì contestata l'idoneità degli indirizzi di posta elettronica forniti nel 2020 a garantire la conoscibilità degli atti procedimentali e del provvedimento conclusivo adottato oltre quattro anni dopo la presentazione dell'istanza.
La decisione
Il TAR, all'esito della sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto sussistenti sia profili di fumus boni iuris sia esigenze cautelari sufficienti ad accogliere la domanda. Ha considerato non implausibile la tesi secondo cui il termine per impugnare decorresse dalla notificazione presso il domicilio fisico espressamente indicato nel provvedimento, anche in relazione all'elezione di domicilio fisico risultante dalla procura prodotta dall'Amministrazione. Ha inoltre valorizzato l'abnorme durata del procedimento, l'inedita scansione dell'interlocuzione procedimentale, l'apparente sussistenza dei requisiti reddituali riferiti al 2019 e la congruenza dei flussi reddituali complessivi del nucleo familiare del datore di lavoro. È stata ritenuta non irragionevole anche la censura relativa all'omessa valutazione del quadro reddituale complessivo e alla dubbia idoneità, dopo oltre quattro anni, degli indirizzi di posta elettronica forniti nel 2020 a consentire la conoscibilità degli atti. La domanda cautelare è stata accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa; la decisione sul merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
per i settori di cui al comma 3 del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare)
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente; nella fase cautelare il TAR ha valorizzato l'apparente sussistenza dei requisiti reddituali e la necessità di una rinnovata valutazione amministrativa.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tesi secondo cui il termine per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento presso il domicilio fisico espressamente indicato nell'atto può integrare un profilo non implausibile, tale da giustificare la sospensione quando la modalità alternativa di comunicazione non assicuri adeguata conoscibilità dell'atto.
- L'eccessiva e anomala durata del procedimento amministrativo, valutata insieme alla scansione procedimentale successiva e alle modalità di comunicazione degli atti, può costituire un elemento rilevante nel giudizio cautelare sulla legittimità del provvedimento conclusivo.
- Nel procedimento di emersione, la valutazione dei requisiti reddituali deve considerare il quadro reddituale complessivo rilevante secondo la disciplina applicabile, compresi i redditi dichiarati dal coniuge del datore di lavoro quando concorrono alla determinazione del reddito familiare.
- Quando l'Amministrazione definisce il procedimento a distanza di molti anni dalla presentazione dell'istanza, deve essere verificata in concreto l'idoneità degli indirizzi di posta elettronica originariamente forniti a garantire la conoscibilità degli atti procedimentali e del provvedimento finale.
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